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Regolamento

Procuratore sì, procuratore no, attenzione alle false promesse

Seconda puntata dedicata agli Agenti sportivi con una risposta ai principali quesiti

Procuratore sì, procuratore no, attenzione alle false promesse

L’avvocato Gabriele Cuda, iscritto all’Albo presso il Foro di Torino, svolge la propria attività nell’ambito del diritto dello sport, diritto penale e diritto della cittadinanza italiana. È socio A.I.A.S. (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e membro della Commissione di Diritto dello Sport istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. È, altresì, agente sportivo abilitato presso il C.O.N.I. e la F.I.G.C.

Dopo l’articolo pubblicato due settimane fa, che mirava a delineare la normativa che disciplina la professione dell'Agente Sportivo, ci sono arrivate dai lettori una serie di domande e curiosità.

Preliminarmente, occorre precisare che, in tale sede, verrà considerata esclusivamente la normativa attualmente vigente, mentre non verranno esaminati né il Regolamento F.I.F.A. degli Agenti Sportivi – stante il fatto che, come precisato nel precedente contributo, la sua applicazione è momentaneamente sospesa in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla sua compatibilità con altre norme e principi –, né le innovazioni previste dal D.lgs. n. 37/2021, già in vigore, in quanto deve essere ancora adottato un Decreto Ministeriale finalizzato ad attuare la disciplina ivi contenuta. Pertanto, la normativa delineata in seguito sarà presto oggetto di nuove modifiche, soprattutto con riferimento all’assistenza dei minori, dei calciatori non professionisti e in materia di retribuzione degli Agenti Sportivi.

Ma procediamo con ordine.

1) Chi può svolgere la professione di Agente Sportivo?

Per conseguire l’abilitazione alla professione di Agente Sportivo è necessario superare un primo esame organizzato dal C.O.N.I., che consta di una prova scritta ed una orale (a cui si accede superando la prima).

Il suddetto esame verte sul diritto sportivo, diritto privato e diritto amministrativo.

Superato lo stesso, l’aspirante Agente dovrà sostenere una seconda prova, definita “speciale”, organizzata dalla Federazione Professionistica nell’ambito della quale intenda svolgere la propria attività.

La F.I.G.C., ad esempio, prevede un test scritto composto da 30 domande a risposta multipla inerente alla normativa della Federazione (Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., le Norme Organizzative Interne (cd. N.O.I.F.), gli Accordi Collettivi F.I.G.C/Leghe Professionistiche/Associazione Italiana Calciatori, ed altri argomenti).

Nelle ultime sessioni, il candidato doveva rispondere correttamente ad almeno 26 di esse per poterlo superare.

Occorre precisare che uno dei requisiti richiesti per partecipare alla prova organizzata dal C.O.N.I. è quella di avere svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso un agente sportivo, che eserciti l’attività effettivamente e regolarmente, oppure aver frequentato un corso di formazione tra quelli accreditati.

Superate entrambe le prove, al fine di poter esercitare l’attività di Agente Sportivo, il candidato dovrà iscriversi al Registro degli Agenti C.O.N.I. e a quello F.I.G.C.

Il registro F.I.G.C. è pubblico ed è, pertanto, consultabile da chiunque.

2) Chi può essere rappresentato da un Agente Sportivo?

Il Regolamento F.I.G.C. precisa che l’Agente può assistere esclusivamente calciatori professionisti e con età superiore ai 16 anni.

L’incarico conferito ad un Agente Sportivo da parte di calciatori minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela legale o la curatela legale. 

Nessun pagamento o altro compenso è dovuto all’Agente Sportivo in relazione all’attività svolta a favore del minore. 

Vi è un’eccezione, invece, con riferimento al divieto di assistere un calciatore non professionista.

In base a quanto stabilito dal Regolamento Agenti F.I.G.C., il mandato stipulato tra un calciatore non professionista e un Agente Sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. 

Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nello stesso termine.

3) Come funziona il contratto di mandato conferito ad un Agente Sportivo?

L’Agente Sportivo può curare gli interessi di un calciatore/calciatrice o di una società solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto un incarico scritto (ovvero tramite la stipulazione di un contratto di mandato), utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale.

Il contratto di mandato non può avere una durata superiore a due anni. Qualora venga prevista una durata superiore, la stessa viene ridotta, per legge, a detto termine.

Se, invece, manca l’indicazione della durata, il mandato si riterrà conferito per due anni.

Il mandato non può essere rinnovato tacitamente, ma è necessario il consenso espresso di entrambe le parti.

Una volta sottoscritto il mandato, l’Agente Sportivo dovrà depositarlo presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, a pena di inefficacia, entro 20 giorni da quando è stato stipulato.

Unitamente al mandato, l’Agente deve – sempre a pena di inefficacia dello stesso – depositare copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro.

Pur dovendo utilizzare il modello tipo, le parti possono decidere il contenuto del mandato inserendo le clausole ritenute più opportune, purchè rispettose della normativa statale e dell’ordinamento sportivo.

È nullo il mandato che viene sottoscritto da un soggetto che non sia regolarmente iscritto ai Registri Nazionali e Federali degli Agenti Sportivi.

4) La retribuzione dell’Agente Sportivo: come viene pattuita e chi la deve corrispondere?

In linea generale, il compenso dell’Agente Sportivo deve essere pattuito dalle parti coinvolte (Agente e calciatore/calciatrice o società rappresentati) e può essere determinato in una somma forfettaria, o in una percentuale calcolata sul valore della transazione, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del calciatore che risulta dal contratto che ha stipulato con la società.

Come anticipato, si ricorda che non deve essere retribuita l’attività di assistenza che l’Agente svolge a favore del minore. 

Il compenso deve essere corrisposto all’Agente dalla parte assistita, anche se il calciatore ha la facoltà, una volta stipulato il contratto con la società di appartenenza, di autorizzare quest’ultima a corrispondere, per suo conto, la somma pattuita all’Agente.

5) Un Agente può contattare un calciatore che sia già legato ad altro Agente Sportivo da un contratto di mandato in corso?

A tale proposito, l’art. 11 del Codice di condotta professionale F.I.G.C. precisa che: 

1. L’agente sportivo deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

2. L’agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l’ottenimento di uno o più mandati”. 

Pertanto, l’Agente Sportivo ha il divieto di contattare un calciatore assistito da altro Agente, almeno fintanto che vi sia un contratto di mandato in corso.

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