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Regolamento

Come impugnare una sentenza di primo grado e fare ricorso al Giudice di secondo grado

La comunicazione via PEC alla controparte è essenziale, pena la nullità del ricorso stesso

Giudice

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Come promesso l’ultima volta, torniamo ad occuparci della tematica legata agli aspetti procedurali del diritto sportivo e, in particolare, dell’impugnazione delle sentenze di primo grado nello sport.

Come è noto, nel nostro Paese, l’organizzazione del movimento sportivo è demandata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il quale dispone di un suo codice di giustizia sportiva.

Ogni singola Federazione Sportiva Nazionale che si occupa di uno sport dispone di un regolamento di giustizia (la FIGC, lo chiama, in ogni caso, Codice, che nel presente articolo abbrevieremo sempre C.g.S.) il quale si ispira direttamente e contiene al suo interno quei principi essenziali previsti dal Codice del CONI (es. doppio grado di giustizia all’interno della singola Federazione).

Ebbene.

I singoli codici di giustizia prevedono tutti una parte sulle impugnazioni delle sentenze di primo grado.

Difatti, proprio per via dei principi sopra riportati, ciascuna Federazione dispone di due gradi di giustizia interni (cd. “endofederali”), esauriti i quali, l’unico rimedio ulteriore è rappresentato dal Collegio di Garanzia del CONI.

La Giustizia Sportiva è contraddistinta dal cd. “doppio binario”, tale per cui, da un lato vi è la Giustizia Sportiva in senso stretto (Giudice Sportivo e Corte Sportiva Federale) e dall’altro la Giustizia Federale (In primo grado, Tribunale Federale e in appello, Corte d’Appello Federale), la quale ha competenza residuale rispetto a quella sportiva.

I Tribunali e le Corti sono tutti giudici di merito, mentre il Collegio di Garanzia è un giudice di legittimità.

La differenza è che, se i primi, giudicano andando potenzialmente a rivedere quelli che sono i fatti per cui vi è causa, i secondi decidono sulle sole questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza.

Fatte queste brevi premesse sugli organi e sui gradi di giustizia nello sport, approfondiamo più nello specifico la disciplina degli appelli FIGC, la quale è prevista agli artt. 69 e ss. del C.g.S. FIGC.

(I) Reclamo alla Corte Sportiva d’Appello contro la decisione del Giudice Sportivo:

Come disposto dall’art.71 del C.g.S. FIGC, il reclamo alla Corte Sportiva d’Appello avverso la decisione del Giudice sportivo nazionale deve essere (co.2) preannunciato con dichiarazione depositata, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello, unitamente al versamento del contributo (il cui importo è stabilito con Comunicato Ufficiale, per l’anno sportivo corrente), entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Altresì, la norma (co.3) dispone che sia onere del reclamante depositare il reclamo, a mezzo PEC, presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello, nonché trasmetterlo, nel medesimo termine, alla controparte. 

Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata (co.4), ed è importante rammentare come la proposizione del reclamo non sospenda l’esecuzione della decisione impugnata (co.6).

In tal senso, l’art.73 C.g.S. FIGC stabilisce come la Corte Sportiva di Appello possa riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, laddove valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado.

È importante ricordare, a tal proposito, come essa possa anche aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, laddove ne ricorrano i presupposti.

Viceversa, laddove vengano rilevati motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, essa annulla la decisione impugnata senza rinvio.

(II) Reclamo alla Corte Federale d’Appello contro la decisione del Tribunale Federale:

A norma degli artt.98 e ss. C.g.S. FIGC, la Corte Federale d’Appello giudica “[…] in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale”, nonché sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo.

Il procedimento innanzi a detta Corte (art.100) può essere instaurato con reclamo della parte, con reclamo della Procura federale – avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti – o, in ultima istanza, con reclamo del Presidente federale, avuto riguardo alle condotte violente ai danni di ufficiali di gara.

Nel caso in cui a proporre reclamo innanzi alla Corte siano la parte, o la Procura, esso dovrà: “(…) essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare” (art.101).

Nel caso in cui, al contrario, a proporre reclamo fosse il Presidente della Corte Federale di Appello, esso potrà essere proposto: “(…) entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare” (art.102).

È importante rammentare come la Corte abbia cognizione (art.106) limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati, potendo riformare: “(…) in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità (laddove ne ricorrano i presupposti) di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”.

(III) Ricorso al Collegio di Garanzia del CONI:

Come disposto dall’art.54 C.g.S. CONI, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale, nonché emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni, o pecuniarie fino a 10.000,00 euro, “(…) è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni”. 

Il ricorso, in particolare, “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, ed è proponibile tanto dalle parti contro le quali sia stata pronunciata la decisione impugnata quanto, d’altro canto, dalla Procura generale dello Sport (art.54, co.2 e 3). Esso deve essere depositato entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, e copia del medesimo deve essere trasmessa alla parte intimata nonché alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio – eccezion fatta per la Federazione interessata e per la Procura Generale dello Sport, a cui viene notificato direttamente dalla Segreteria del Collegio.

Al netto degli elementi essenziali del ricorso (art.59, co.3, C.g.S. CONI), ad esso dovranno essere allegate l’attestazione di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI – come quantificato per l’anno sportivo corrente – nonché l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari sopra elencati.

Il procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dal deposito del ricorso (art.58, co.3) e, se non dichiara l’inammissibilità, il Collegio “(…) provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni” decidendo la controversia senza rinvio “solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale”.

Laddove, al contrario, vi sia un rinvio, il Collegio enuncia, in seno alla decisione di accoglimento, specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. In caso di rigetto, al contrario, il Collegio provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

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