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Regolamento

Statuti delle ASD e SSD perché vanno rinnovati e come

La nuova legge dello sport ha imposto una rivoluzione all'interno del sistema associativo sportivo

Statuti e società

Riuscire a trovare il bandolo della matassa non è facile, meglio rivolgersi a degli specialisti

«Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro»: con questa frase, uno dei più grandi campioni della Formula 1, Michael Schumacher, è probabilmente riuscito nell’impresa di esprimere l’essenza stessa dello Sport, inteso in ogni sua forma.

Sarebbe possibile sostenere, d’altronde, il contrario?

Come la nostra Associazione (AIAS Coordinamento Regionale Piemonte),  ha avuto modo di rimarcare già in diverse occasioni, con l’approvazione, da parte del Parlamento, della Legge costituzionale n.1 del 26 settembre 2023, è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo comma 7 dell’art.33 della Carta fondamentale, il quale stabilisce che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Il valore dell’attività sportiva, e con esso il diritto allo sport, dunque, sono stati così riconosciuti, acquisendo il diritto d’esser tutelati e promossi dalla nostra legislazione.

Per ciò che attiene a questa breve trattazione, tuttavia è importante evidenziare come il nostro sistema stia vivendo, oggi, gli effetti di una Riforma probabilmente ancora più radicale, iniziata con l’approvazione del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e ss. Tale Riforma, nello specifico, si é posta l’obiettivo di disciplinare, per mezzo di differenti testi normativi, diverse materie inerenti al settore sportivo, tra le quali, a titolo esemplificativo, è possibile menzionare il lavoro sportivo, nonché, in linea più generale, tutti gli aspetti inerenti alla gestione delle attività di un’associazione, o società, sportiva. 

Tra gli ambiti di operatività della Riforma è fondamentale menzionare, inoltre, la disciplina degli Statuti delle Associazioni e Società sportive, da intendersi quali atti che ne regolano la vita interna, e all’interno dei quali è possibile ritrovare le regole di funzionamento destinate a durare nel tempo, a differenza di quelle contenute nel cd. atto costitutivo, documento contenente, d’altro canto, gli elementi fondamentali per l’individuazione dell’ente (quali, tra gli altri, la sua denominazione e i soggetti che la compongono).

Con l’introduzione, all’interno del nostro ordinamento, del D.Lgs. n. 36/2021, il Legislatore ha individuato, con maggior precisione quali siano i punti cardine dello Statuto, indicandoli specificamente agli artt. da 7 a 9 del D.Lgs. n. 36/2021. Essi sono:

  1. la denominazione della Associazione Sportiva Dilettantistica (indicata espressamente);
  2. l’oggetto sociale (ovvero le attività svolte dell’Associazione), con specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; 
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente (da intendersi come il soggetto cui è conferito il potere di rappresentanza dell’ente);
  4. L’assenza di fini di lucro (intesa come il divieto, per i soci e associati, di distribuire, direttamente o indirettamente, ed a qualsiasi titolo, gli eventuali profitti dell’Associazione);
  5. Le norme sull’ordinamento interno, ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione della possibilità, per i soci e associati, di eleggere i membri degli organi associativi essenziali (tra i quali è possibile citare, in primis, il Presidente);
  6. L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi (intesa come piena attuazione del principio di trasparenza finanziaria dell’ente);
  7. Le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devoluzione, a fini sportivi, del patrimonio in caso di scioglimento.

Quanto alla personalità giuridica (intesa quale netta separazione tra il patrimonio dell’ente e i patrimoni delle persone che lo compongono), con l’introduzione all’interno del nostro ordinamento del D.Lgs. n. 39/2021, il Legislatore ha notevolmente semplificato le modalità attraverso le quali le Associazioni già iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) possono acquisirla.

In tal senso, ai sensi dell’art.14 della summenzionata normativa, sarà sufficiente per l’Associazione già costituita completare l’iscrizione al Registro stesso. Viceversa, per un’Associazione che intenda già costituirsi con personalità giuridica o che, essendo non riconosciuta, la voglia acquisire, dovrà necessariamente fare ricorso ad un notaio. In entrambi i casi, l’Associazione dovrà essere titolare di un patrimonio minimo pari a Euro 10.000,00, che può essere costituito tanto da denaro liquido quanto da beni che, previa relazione del professionista citato, siano di pari valore.

Una Riforma, dunque, che investe gli aspetti essenziali di un settore in continuo mutamento, e che consentirà, indubbiamente, al medesimo di evolvere e progredire, al pari degli attori che, quotidianamente, lo animano.

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