Cerca

Riforma dello Sport

Il collaboratore, come deve essere inquadrato? È il nuovo tormentone dell'estate

Il panorama normativo del lavoro sportivo dilettantistico: adempimenti e novità per ASD e SSD

Il collaboratore, come deve essere inquadrato? È il nuovo tormentone dell'estate

Ci eravamo lasciati con questa domanda: il collaboratore autonomo dilettante, per essere tale, non può mai superare le 24 ore settimanali? 

Ebbene, il collaboratore può senz’altro prestare attività oltre le 24 ore settimanali, ma in tal caso non opererà la presunzione prescritta dalla norma, l’art. 28 del D.lgs. 36/2021, spettando quindi al datore l’onere di provare la genuinità della collaborazione.

Le ASD e le SSD che vorranno avvalersi di tali collaborazioni dovranno far fronte ad alcuni importanti adempimenti. Primo fra tutti, la comunicazione di inizio rapporto, che il Legislatore ha inteso agevolare dando la possibilità agli enti dilettantistici di utilizzare un’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Non sarà invece necessario elaborare buste paga per compensi al di sotto di 15.000 Euro, mentre l’onere sussiste se si supera tale soglia. 

Tra gli altri incombenti, rientrano la redazione del LUL (libro unico del lavoro) e l’apertura della posizione INPS, con annessa comunicazione mensile del modello “Uniemens”; anche in questo caso – malgrado taluni ritardi che non ne consentono attualmente il funzionamento – sarà possibile fare ricorso ad un’apposita sezione del RASD. Infine, l’elaborazione della certificazione unica, il c.d. CU, da redigere e consegnare al collaboratore entro il mese di marzo successivo a quello di instaurazione del rapporto.

È ammesso il ricorso al lavoro autonomo, mediante l’apertura della partita Iva da parte del lavoratore sportivo, il quale dovrà iscriversi, per quanto riguarda l’aspetto contributivo, alla gestione separata INPS.

In ambito dilettantistico, tanto per i collaboratori quanto per gli autonomi partite Iva, sono previste due importanti agevolazioni: la prima è relativa all’esenzione contributiva per compensi fino a 5.000 Euro; l’altra riguarda l’esenzione fiscale per importi percepiti fino ad un massimo di 15.000 Euro. In sostanza, chi percepisce meno di 5.000 Euro non pagherà i contributi, mentre chi percepisce meno di 15.000 Euro non dovrà versare imposte sui propri redditi.

Ma attenzione: ai fini dell’esenzione fiscale, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare un’apposita autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese durante l’anno solare.

È anche ammesso il ricorso al lavoro occasionale, purché ne ricorrano i presupposti, come prevede l’art. 25, comma 3-bis del D.lgs. 36/2021.

Una delle novità introdotte dalla Riforma è sicuramente quella relativa all’apprendistato sportivo.

Il Legislatore, nell’ottica di formare i giovani atleti e al contempo di garantire loro una crescita professionale in grado di agevolare l’accesso al lavoro anche al termine della carriera, ha esteso al settore sportivo l’ambito di applicazione della disciplina dell’apprendistato di diritto comune. All’art. 30 del D.lgs. 36/2021 è infatti previsto che le associazioni e le società sportive possano ricorrere a tale disciplina, contenuta nel D.lgs. 81/2015 e, più specificamente, tanto per i giovani professionisti quanto per i giovani dilettanti è ammesso il ricorso agli artt. 43 e 45 del predetto decreto (apprendistato di alta formazione e diploma); per i soli giovani professionisti trova altresì attuazione l’art. 44 (apprendistato professionalizzante, ma attenzione all’età, nello sport si può assumere un apprendista solo tra i 15 ed i 23 anni!).

Discorso a parte deve essere fatto per una nuova figura introdotta con la Riforma. 

Sebbene non si tratti di lavoratori, i “volontari” (così li definisce l’art. 29 del D.lgs. 36/2021) rappresentano una figura rilevante nel panorama sportivo dilettantistico, che quasi certamente si troverà a dover fare “i conti” con loro.

Sono volontari coloro che “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. In sostanza, requisiti essenziali del volontario sono la personalità, la gratuità e la spontaneità dell’attività.

Non è ammessa alcuna forma di retribuzione in loro favore (neppure come premi), ma soltanto un rimborso per spese documentate (vitto, alloggio, viaggio e trasporto fuori dal comune di residenza). È data facoltà alle ASD ed alle SSD di stabilire rimborsi forfettari, in misura massima di 150 euro mensili, in favore dei volontari che presentino apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale facoltà è tuttavia subordinata ad una previa delibera degli enti dilettantistici in merito alle tipologie di spese e di attività di volontariato ammesse. 

I volontari che operano all’interno di ASD e SSD dovranno comunque essere assicurati per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.

A coloro che rivestono il ruolo di volontari presso un ente dilettantistico, infine, la norma vieta di assumere anche la qualifica di lavoratori per il medesimo sodalizio sportivo, trattandosi di attività a tutti gli effetti incompatibile. 

A conclusione di questo approfondimento, non si può non rimarcare la portata eccezionale delle novità introdotte dalla Riforma che, comprensibilmente, hanno tuttavia anche comportato dubbi e preoccupazioni nel settore, specialmente con riguardo agli enti dilettantistici che si trovano a dover fronteggiare numerose ulteriori incombenze rispetto al passato, assumendosene interamente i rischi. Rischi che coinvolgono anche la sicurezza sul lavoro, il cui ambito di applicazione potrebbe diventare più stringente alla luce della Riforma e che probabilmente avrebbe meritato una maggiore attenzione, necessitando indubbiamente di un accurato approfondimento.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Sprint e Sport

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter