Regolamento
20 Giugno 2024
L’avvocato Gabriele Cuda, iscritto all’Albo presso il Foro di Torino, svolge la propria attività nell’ambito del diritto dello sport, diritto penale e diritto della cittadinanza italiana. È socio A.I.A.S. (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e membro della Commissione di Diritto dello Sport istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. È, altresì, agente sportivo abilitato presso il C.O.N.I. e la F.I.G.C.
Com’è organizzato il Settore Giovanile nel calcio e qual è la normativa di riferimento? In primo luogo, occorre rilevare che i calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. vengono suddivisi in quattro categorie:
In linea generale, vengono considerati “Giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto l’ottavo anno di età ma non abbiano ancora compiuto il sedicesimo.
A loro volta, i “Giovani” possono assumere altre due qualifiche, a seconda della loro età e della società presso cui sono tesserati.
Ovvero possono diventare:
Al compimento del 18° anno di età assumono la qualifica di “Non professionisti”;
Pertanto, un calciatore acquisisce la qualifica di “Giovane”, “Giovane Dilettante” o “Giovane di Serie” al momento del suo tesseramento per la società presso cui intenda svolgere l’attività sportiva, a seconda della sua età e dell’appartenenza della società stessa alla LND o ad una delle Leghe Professionistiche.
Che cosa comporta, per il giovane, il tesseramento per una società? Il calciatore tesserato è libero poi di spostarsi da una squadra all’altra o ha dei vincoli?
Il tesseramento per una qualsiasi società comporta il sorgere del cosiddetto vincolo sportivo, che vincola il calciatore al club per cui si è tesserato per un determinato periodo temporale.
In passato, il vincolo sportivo aveva una durata pluriennale.
Infatti, il “Giovane Dilettante” era vincolato alla società dilettantistica presso cui si tesserava fino al compimento del 25° anno di età.
Invece, il “Giovane di Serie” era legato alla società professionistica presso cui era tesserato fino al termine della stagione sportiva che aveva inizio nell’anno in cui il calciatore compiva anagraficamente il 19° anno di età.
Tale situazione è radicalmente cambiata con la riforma dello sport (D.lgs. 36/2021), che ha di fatto modificato l’istituto del vincolo sportivo.
Senza considerare le norme transitorie e tutte le eccezioni introdotte sul tema dalla riforma, la regola generale, ad oggi, è la seguente:
I calciatori con la qualifica di “Giovani Dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno di età, la qualifica di “Non Professionisti”.
Il tesseramento da “Non Professionista” dura al massimo una stagione sportiva, fatta salva la possibilità di contratto. In tal caso la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Alla luce della riforma dello sport, come funziona il premio di preparazione se un “Giovane” si tessera per una nuova società?
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, l’art. 96 delle N.O.I.F. disciplinava il cosiddetto premio di preparazione, che veniva garantito alle ultime 3 società che, nell’arco delle 5 stagioni precedenti alla stipula del vincolo sportivo, avevano tesserato il giocatore.
Con la riforma del diritto dello sport e l’abolizione del vincolo sportivo, è stato modificato anche l’art. 96 delle N.O.I.F., rubricato come “premio di tesseramento”.
Tale norma stabilisce che le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento”.
Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.
Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.
Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.
Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.
Trattandosi di un argomento molto ampio e profondamente riformato rispetto al passato, la tematica del premio di preparazione verrà approfondita e analizzata nel contributo della prossima settimana.