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Giustizia sportiva, quali differenze con la giustizia ordinaria?

Scopriamolo insieme con il contributo dell'avvocato Fabio Fornarino

Giudice

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Come viene amministrata la giustizia sportiva? E quali differenze si riscontrano rispetto alla giustizia ordinaria, ovvero quella statale?

Lo vedremo tramite una panoramica generale sui  principi del codice di giustizia sportiva con l’Avv. Fabio Fornarino, avvocato del Foro di Torino, Vice Coordinatore per il Piemonte dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, giudice federale della FITw, docente formatore della Scuola dello Sport del CONI Piemonte e membro della Commissione di Diritto Sportivo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

La giustizia sportiva italiana è gestita dal Comitato Olimpionico Nazionale (CONI) e dalle singole federazioni sportive e rappresenta un vero e proprio binario parallelo alla giustizia statale.

Le federazioni hanno il compito di regolamentare le regole disciplinari, applicarle e risolvere le questioni legate alla vita sportiva nel proprio ambito di competenza, sulla base dei principi generali e delle indicazioni del CONI.

Per far ciò ogni federazioni prevede la presenza di un proprio organo giudicante, di norma denominato Tribunale Federale Nazionale in primo grado e Corte d’Appello in secondo grado, per valutare eventuali violazioni delle regole disciplinari e applicare sanzioni ai trasgressori, siano essi persone fisiche (atleti, tecnici, dirigenti sportivi ecc..) o enti (ad esempio le singole società tesserate nella federazione). 

Se il Tribunale Federale e la Corte d’Appello Federale sono i corrispettivi in ambito sportivo del primo e del secondo grado della giustizia statale, il terzo grado di giudizio, paragonabile alla Corte di Cassazione in ambito statale, è rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, organismo indipendente e autonomo dalle federazioni, creato ed amministrato sotto l’egida del CONI e composto da giudizi nominati dalla Corte Suprema di Cassazione.

Il Collegio è composta da quattro sezioni giudicanti per dirimere questioni tecniche, disciplinari, amministrative e patrimoniali, ed una sezione consultiva per il CONI e le federazioni. In caso di questioni rilevanti, il Collegio può decidere anche a sezioni unite.

Il Collegio non può intervenire sul vicende relative al doping e funge da giudice di legittimità, nel senso che può annullare, confermare o rimandare indietro alla Corte d’Appello per una nuova decisione se individua dei vizi di forma nel procedimento. 

Infine, una volta esauriti i gradi di giudizio sportivo, è possibile rivolgersi al TAR Lazio (e successivamente alla Consiglio di Stato) contro le decisioni del Collegio di Garanzia dello sport.

Pertanto, a differenza della giustizia ordinaria, i primi due gradi di giudizio e l’ultimo grado non sono affidati agli stessi soggetti (ovvero a soggetti selezionati dalle singole federazioni, per quanto concerne il mondo sportivo, o a soggetti, magistrati togati, selezionati tramite concorso pubblico statale) ma differiscono per  metodo di selezione, nonché per poteri decisori.

In seno alla federazione vi è anche la procura federale, con il compito di svolgere l’attività preliminare tesa a valutare la fondatezza di una segnalazione e la possibilità di sostenere l’incolpazione (ovvero la conformità della condotta contestata ad un illecito federale) nel deferimento dinanzi all’organo giudicante, al pari della pubblica accusa nell’ambito del processo penale.

Oltre ai Tribunali Federali, nella giustizia sportiva operano anche i giudici sportivi, destinatari delle decisioni su violazioni tecniche occorse nell’ambito degli eventi sportivi che non integrino esclusivamente illeciti disciplinari di natura federale (ad esempio le squalifiche per una/due giornate di un atleta per comportamento particolarmente scorretto durante un incontro di calcio).

La giustizia sportiva è  quindi un sistema autonomo, che si autoregolamenta sulla base delle regole adottate dalle singole federazioni e che sono raccolte nel Codice di Giustizia Sportivo.

L’intero ordinamento è precostituito per poter garantire una decisione il più possibile celere, per interferire il meno possibile il regolare svolgimento degli eventi sportivi, nel rispetto di basilari garanzie del diritto di difesa del soggetto destinatario del provvedimento impugnato o del deferimento, e le sentenza sono immediatamente esecutive, anche se è stato presentato ricorso dinanzi al successivo grado di giudizio.

Le regole del procedimento sono pertanto stabilite dalla singola federazione, come già detto sulla scorta delle indicazioni del Codice di Giustizia Sportivo adottato dal CONI, e traggono ispirazione dalle normativa, sostanziale e processuale, civile, penale ed amministrativa, richiamata dalla stessa federazione.

La giustizia sportiva può emettere provvedimenti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel contesto sportivo, anche se non tesserati per la singola federazione (ad esempio un soggetto non tesserato può essere inibito al tesseramento o allo svolgimento di determinati ruoli all’interno di realtà tesserate) e può emettere provvedimenti anche nei confronti delle singole squadre, per condotte poste in essere da propri tesserati o anche da propri sostenitori, per “responsabilità oggettiva”. 

È il caso, ad esempio, delle sanzioni di svolgimento di una partita a porte chiuse per gravi condotte dei propri tifosi, o della penalizzazione di punti nella stagione in corso, o in quella successiva, per illeciti posti in essere dai tesserati o da soggetti apicali della squadra (come nel caso di scommesse illecite o di falso in bilancio).

Nel corso del procedimento, in ogni caso, devono essere garantite l’indipendenza e l’autonomia dell’organo giudicante, anche dalla stessa federazione che provvede alla sua nomina.

I giudici federali sono infatti selezionati dalle federazioni per il tramite di candidature, previo bando pubblico a manifestare interesse, fra soggetti che non hanno rapporti di lavoro o collaborazione con la federazione ed hanno determinate caratteristiche di competenza e professionalità, quali il possesso di laurea in giurisprudenza e l’esperienza in ambito federale.

Proprio il fatto che i membri dell’organo giudicante siano soggetti estranei alla federazione (quali liberi professionisti, avvocati, docenti universitari) con competenze giuridiche, è la base indefettibile per garantire l’indipendenza e l’autonomia della giustizia sportiva e la terzietà del ruolo assunto.

Infine, ovviamente, la responsabilità del soggetto incolpato di una condotta contraria ai principi federali dovrà essere provata dall’accusa, ovverosia dalla procura federale, “oltre ogni ragionevole dubbio”, con metro di giudizio che si avvicina molto al dogma vigente in materia processual-penalistica.

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