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Cosa dice la legge

L’evento lesivo e la scriminante dell’atleta

Responsabilità penale e lesioni nel contesto sportivo: il parere dell’avvocato Fabio Fornarino

L’evento lesivo e la scriminante dell’atleta

Mia/o figlia/o ha subito una lesione grave a seguito di un intervento in scivolata di un avversario durante una partita di calcio, tanto che l’arbitro lo ha espulso. L’autore dell’intervento può essere ritenuto responsabile di lesioni personali?

Durante gli sport da contatto non è così inusuale che un giocatore riporti delle lesioni. 

Per comprendere però se nell’occorso l’autore della condotta lesiva possa rispondere del reato di lesioni personali (colpose o dolose) occorre considerare diverse variabili.

Lo vediamo oggi insieme all’avvocato Fabio Fornarino (fabio.fornarino@gmail.comwww.bcffmlex.it) del Foro di Torino, Vice Coordinatore per il Piemonte dell’Associazione Italiana degli Avvocati dello Sport, docente formatore presso la Scuola dello Sport del CONI Piemonte, giudice federale, membro della Commissione di Diritto Sportivo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

Innanzitutto bisogna tener presente che nel contesto dell’attività sportiva “di contatto” sussiste il principio del cosiddetto “rischio consentito” e che la pratica sportiva può integrare una causa di giustificazione per eventuali lesioni causate nel proprio contesto, facendo venire meno le responsabilità penali e civili connesse alla lesione.

Detto in altre parole, in uno sport come il calcio, ad esempio, attività sportiva a violenza eventuale, il contatto fra giocatori è connaturato alle regole del gioco e questo contatto può avere anche conseguenze negative per uno o entrambi i contendenti la sfera. 

I giocatori, partecipando all’attività sportiva, accettano il rischio di verificazione di tali conseguenze, all’interno delle norme del gioco e dei limiti di violazione involontaria del regolamento.

Fintanto si rientra nelle regole del gioco, con annesso dovere di lealtà sportiva – ed un fallo di gioco può appartenere a questa categoria in quanto concretizzazione del limite dell’illecito sportivo - si rientra nella scriminante dell’attività consentita, a patto però che sussistano contemporaneamente anche altri requisiti: l’intervento che ha causato le lesioni non deve essere doloso, deve essere strettamente collegato funzionalmente all’azione di gioco e deve essere proporzionato al contesto ambientale nel quale si verifica.

Se pertanto non è pacificamente scriminata a priori una condotta volontaria tesa a procurare lesioni a gioco fermo, al pari di una condotta al di fuori delle regole del gioco - quale potrebbe essere ad esempio una gomitata volontariamente sferrata in pieno volto per impedire ad un avversario di saltare per colpire di testa il pallone – può essere invece più complicato comprendere la liceità delle condotta in caso di lesioni occorse per un intervento comunque lesivo ma all’interno delle regole della stessa attività sportiva praticata, quale ad esempio una scivolata fallosa per la contesa della sfera nel calcio. 

In tale ipotesi occorrerà valutare, per comprendere se all’illecito sportivo si possano sommare le responsabilità penali e civili, il contesto nel quale si è verificato l’evento. 

Se infatti è giustificabile un intervento irruento, anche scomposto, in un contesto agonistico estremo quale il mondo professionistico, molto meno giustificabile può essere la stessa condotta in un ambiente dilettantistico o addirittura in una partitella fra amici. 

Un gesto atletico come una scivolata, poi, è per propria natura di difficile controllo da parte del soggetto che la pone in essere e spesso è anche di difficile interruzione una volta intrapresa, e quindi, in caso di lesioni, ne va valutata attentamente, per una corretta qualificazione giuridica, la finalità – aveva o meno possibilità di raggiungere il pallone evitando il piede dell’avversario? –l’intensità – il tackle è stato realizzato con la punta del piede o con il cosiddetto “piede a martello”? – il contesto di gioco – è stata posta in essere dall’ultimo difensore per contendere il pallone ad un avversario che sarebbe stato altrimenti da solo dinanzi al portiere oppure nei confronti di un avversario fermo a metà campo? – il contesto ambientale – è la finale del Torneo di Viareggio o la partita “scapoli vs ammogliati” di fantozziana memoria?

Va inoltre tenuta in considerazione anche il grado di irruenza dell’intervento ed in questo la valutazione dell’arbitro di gara, il quale può aver optato per sanzionare l’illecito sportivo con un cartellino, seppur può costituire un elemento da tenere in considerazione, non è ovviamente vincolante in un futuro potenziale processo penale.

Una volta raccolte tutte le suddette informazioni si potrà valutare se l’autore dell’illecito sportivo potrà essere chiamato a rispondere delle lesioni causate anche sotto i profili di responsabilità penale e del risarcimento del danno causato.

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