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Trasferte sportive: attenzione (anche) ai rimborsi a piè di lista

La tracciabilità delle spese e i nuovi riflessi fiscali: cosa cambia per i lavoratori sportivi e i volontari

Trasferte sportive: attenzione (anche) ai rimborsi a piè di lista

In questi giorni in Lombardia è tempo di elezioni, il 15 marzo le società sono chiamate al voto per stabilire chi guiderà la regione per i prossimi quattro anni. In un recente dibattito televisivo Sergio Pedrazzini e Valentina Battistini si sono sfidati a colpi di circolari sulla riforma dello sport. Detto che secondo noi il futuro dei presidenti è in tribunale per difendersi dalle contestazioni di Agenzia delle Entrate e Ispettorato dal lavoro siamo rimasti con il dubbio sui rimborsi spese. Alle nostre perplessità ci viene in soccorso l'avvocato Paolo Rendina che aggiunge un ulteriore tassello alla discussione sui rimborsi spese con alcune specifiche.

Avvocato Paolo Rendina Avvocato del Foro di Torino, membro Tavolo lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali su sport e terzo settore, Giudice Sportivo FITW, responsabile formazione Consulenti dello Sport, coordinatore formazione Unione Nazionale Camera Avvoati Tributaristi Piemonte, Assocato AIAS Piemonte. 

Avvocato Rendina, ci sono novità anche con l'ultima Legge di Bilancio a quanto pare

Con la Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte importanti novità in materia di tracciabilità delle spese di trasferta e, più in generale, per i rimborsi c.d. analitici (comunemente chiamati anche “a piè di lista”) che spesso vengono riconosciuti anche ai collaboratori (e volontari) sportivi. 

In pratica dal 1° gennaio 2025, le spese per vitto, alloggio, viaggio (ad esempio il casello autostradale) e trasporto (effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea come i taxi e NCC) sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, per rientrare nel novero dei rimborsi c.d. analitici, che non costituiscono reddito per chi li riceve, oltre che documentati (con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi) devono essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, app, bancomat etc…).

Per quanto riguarda l’uso del trasporto pubblico di linea (treni, aerei, tram, traghetti etc) si potrà continuare a pagare in contanti ma sempre e solo se in grado di produrre il titolo di viaggio (inerente e coerente) per il quale si richiede il rimborso. 

Non avendo il legislatore espressamente indicato tra i destinatari della norma i lavoratori sportivi (nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative e amministrativo gestionali), ci si è domandati: 

- questa normativa interessa anche il mondo sportivo dei collaboratori sportivi e amministratori gestionali? La risposta è affermativa. Con la riforma dello sport, infatti, chiunque percepisce un compenso è un “lavoratore” e, pertanto, rientra a pieno titolo nella novella sui rimborsi c.d. analitici.  

- questa novità come incide sul rimborso forfetario dei volontari? I rimborsi cosìddetti forfetari sono altra cosa dai rimborsi cosiddetti analitici e la novità non incide su questa particolare tipologia di rimborsi. Incide però, questo è chiaro, sui rimborsi analitici che si volessero riconoscere ai volontari. 

- cosa succede se rimborso il collaboratore per una spesa analitica sostenuta in contanti?

L’estensione dell’obbligo della tracciabilità, per quanto riguarda più direttamente i collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori amministrativo/gestionali, comporterebbe la conseguenza, in mancanza di essa, che tali rimborsi contribuirebbero al raggiungimento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF mentre non sarebbero deducibili per l’Ente erogante se in regime ordinario di determinazione del reddito.

Una novità, quella portata dalla Legge di Bilancio  2025, che potrebbe essere dirompente  sia sulla tassazione in capo ai percettori sia sulla deducibilità per le imprese e i datori di lavoro in genere, ivi incluse le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Prudenzialmente, pertanto, si consiglia di precedere sempre alla trasferta del collaboratore l’autorizzazione del consiglio direttivo e, successivamente, riconoscere (e farsi riconoscere) il rimborso solo e se in possesso di idonea documentazione.

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