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Lacci e lacciuoli

La conformità degli statuti delle società sportive e il ruolo del Comitato Permanente

La riforma dello sport è come un fiume in piena, gli adempimenti non finiscono mai

La burocrazia colpisce anche le società di calcio

La burocrazia colpisce sempre di più anche le società di calcio

In data 24 febbraio 2025, il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in una circolare rivolta alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate, ha comunicato come si fosse insediato (enfasi nostre): “[…] il Comitato permanente composto, ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n.39/2021, da rappresentati del Dipartimento stesso, nonché del CONI e del CIP”.

La norma, all’articolo sopra citato, stabilisce come la funzione del Comitato, ed in particolare dei rappresentanti del CONI e del CIP, sia quella di attestare la conformità degli statuti delle A.S.D. e S.S.D. ai principi fondamentali del CONI e del CIP, riunendosi a cadenza settimanale.

Quali, dunque, le novità da attenzionare?

La modifica degli statuti delle Associazioni e Società sportive: repetita iuvant.

Come la nostra Associazione (AIAS Coordinamento Regionale Piemonte), ha avuto modo di rimarcare già in diverse occasioni, con l’approvazione nel nostro ordinamento del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e ss., il sistema sportivo nazionale ha subito una profonda e radicale riforma.

I nuovi testi normativi introdotti hanno, infatti, avuto ad oggetto diverse materie inerenti al settore sportivo, tra le quali, a titolo esemplificativo, è possibile menzionare il lavoro sportivo, nonché, in linea più generale, tutti gli aspetti inerenti alla gestione delle attività di un’associazione, o società, sportiva, tra cui è possibile ricomprendere, in particolare, la disciplina degli Statuti delle Associazioni e Società sportive, da intendersi quali atti che ne regolano la vita interna, e all’interno dei quali è possibile ritrovare le regole di funzionamento destinate a durare nel tempo.

Vale ancora la pena di rammentare come, con l’introduzione, all’interno del nostro ordinamento, del D.Lgs. n. 36/2021, il Legislatore abbia individuato, con maggior precisione quali fossero i punti cardine dello statuto di un’Associazione o Società sportiva dilettantistica, indicandoli specificamente agli artt. da 7 a 9 del D.Lgs. n. 36/2021. Essi risultano essere:

  1. la denominazione della Associazione Sportiva Dilettantistica (indicata espressamente);
  2. l’oggetto sociale (ovvero le attività svolte dell’Associazione), con specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ente (da intendersi come il soggetto cui è conferito il potere di rappresentanza dell’ente);
  4. L’assenza di fini di lucro (intesa come il divieto, per i soci e associati, di distribuire, direttamente o indirettamente, ed a qualsiasi titolo, gli eventuali profitti dell’Associazione);
  5. Le norme sull’ordinamento interno, ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione della possibilità, per i soci e associati, di eleggere i membri degli organi associativi essenziali (tra i quali è possibile citare, in primis, il Presidente);
  6. L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi (intesa come piena attuazione del principio di trasparenza finanziaria dell’ente);
  7. Le modalità di scioglimento dell’associazione e l’obbligo di devoluzione, a fini sportivi, del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Nuovo Comitato permanente: cosa cambierà?

Come si è sopra brevemente accennato, le verifiche condotte dal Comitato hanno, in primis, ad oggetto, a decorrere dal 24 febbraio 2025, la conformità degli statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al R.A.S.D. (Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021: tale coerenza risulta fondamentale, com’è noto, tanto per ciò che attiene al riconoscimento sportivo quanto, d’altro canto, alle agevolazioni fiscali, posto che entrambi tali benefici derivano, inevitabilmente, dalla conformità degli statuti ai principi del CONI e del CIP (di cui agli art.29, Statuto CONI, e art.33, Statuto CIP), che dovranno, inoltre, quindi ispirarsi a principi di democraticità e pari opportunità (ex l’art. 7 del D.Lgs. 36/2021), lealtà sportiva e rispetto delle norme e consuetudini sportive di CONI e CIP, in un’ottica di salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

Le Associazioni e Società Dilettantistiche sportive che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021 dovranno quindi, in sede di modifica, verificare che gli stessi siano conformi ai principi sopra elencati, fermo restando il rischio, in caso di mancato adeguamento, di ricevere richieste di modifica dello statuto oltreché, di vedersi notificata, in caso di inerzia, la cancellazione dal RASD, con conseguenze relative all’impossibilità di operare nel settore sportivo nazionale e nei relativi circuiti nazionali, federali, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline Sportive Associate, oltreché di natura fiscale (i.e. perdita dei benefici riservati alle Associazioni e Società sportive iscritte al Registro).

Non è possibile sapere, allo stato attuale, quali effetti avrà sul panorama sportivo interno l’introduzione di questo nuovo organo: ciò che si può auspicare è che, oltre ad una funzione di controllo e vigilanza, l’azione del Comitato possa avere effetti propulsivi in termini di aderenza dell’azione degli attori sportivi nazionali ai valori dell’olimpismo e, più in generale, dello Sport.

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