Avvocati dello Sport
20 Marzo 2025
Lunedì pomeriggio, con l'aiuto Carlo Guglielminotti Bianco (trovate il link qui) abbiamo provato a spiegare quali dovrebbero essere le linee guida per una corretta gestione di una Associazione Sportiva Dilettantistica. Linee guida che suggeriscono di tenere una sorta di "diario di bordo" che potrebbe poi diventare molto utile in fase di verifiche tributarie. In questo approfondimento, curato dall'avvocato Paolo Rendina (membro associazione avvocati dello sport) cerchiamo di dare un ulteriore contributo.
Gli accertamenti fiscali nello sport
Con la riforma iniziata nel 2019 lo sport è cambiato, o meglio, la gestione dello sport è cambiata. Negli ultimi anni, e in particolare con l’emanazione dei decreti legislativi del 2021 e dei successivi correttivi, le novità hanno costretto Presidenti, Dirigenti, Tecnici e Professionisti e, più in generale, tutto il movimento ad una vera e propria corsa ad ostacoli non solo per adeguarsi al cambiamento ma, soprattutto, per non rischiare di veder addirittura compromessa la prosecuzione stessa delle attività nel caso di controlli da parte dell’Ispettorato o dell’Agenzia delle Entrate. Novità che, è bene dirlo, hanno comunque determinato, seppur per un breve periodo, un certo attendismo anche da parte degli Enti deputati ai controlli, fino ad allora granitici su determinate posizioni, ma oggettivamente non più sostenibili.
I controlli fiscali sono cambiati con la riforma dello sport?
Si e no. Sono cambiati certamente per l’uso massiccio delle informazioni che possono essere immediatamente verificabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, grazie anche all’istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Certamente no se, invece, si pensa a quale sia l’oggetto principale di una verifica fiscale che, dalla notte dei tempi, è sempre lo stesso: la verifica che ad operare sia una vera realtà sportiva senza fine di lucro e non una finta attività commerciale.
Quali sono i parametri minimi per considerarsi una realtà sportiva?
Gli Enti preposti ai controlli fiscali (tra cui è giusto annoverare non solo l’Agenzia delle Entrate ma anche la Guardia di Finanza e la SIAE) verificano, prima di tutto, che l’impianto associativo o societario sia, prima di tutto, formalmente corretto. Ciò significa che verificheranno atto costitutivo e statuto, l’iscrizione al RNASD, i libri sociali e quant’altro previsto non solo dalla normativa di settore ma anche da quella fiscale e gius-lavoristica. In tal senso, pertanto, controlleranno, ad esempio, se i pagamenti sono stati ricevuti o fatti con modalità tracciata, ma anche se sono state inviate le CU o fatte le comunicazione preventive per i lavoratori sportivi.
Ma quindi basta avere le “carte in regola”?
A volte si dice che “la forma è sostanza” ma, in sede di verifica, sarà necessario provare che anche in concreto si è una vera realtà sportiva e, se si tratta di un’associazione, sia connotata dai tratti distintivi della democraticità. In tal senso verranno quindi verificate le reali attività svolte dal sodalizio, la partecipazione alle Assemblee e tutto quanto possa essere utili per escludere che l’ente accertato possa realmente godere dei benefici fiscali riservati dalla normativa di settore. Convido quindi appieno, e lo consiglio vivamente, chi sostiene sia necessario tracciare le attività associative andando a redigere anche un bilancio sociale ovvero un un documento che descriva le attività dell’organizzazione e il suo impatto sulla società. Un resoconto che va oltre la semplice contabilità finanziaria per comprendere e comunicare l’impatto sociale, economico e ambientale dell’associazione. Un documento certamente facoltativo ma di fondamentale importanza per raccontare cosa si è fatto e, nella narrazione del percorso intrapreso dall’Associazione, utile anche ai fini “difensivi” per far meglio comprendere ai “controllori” la reale natura dell’ente accertato.
Una decina d’anni fa, proprio a Torino, venne presentata dall’Agenzia delle Entrate la guida per le ASD e SSDrl “Come fare per non sbagliare”. Una guida che, unitamente alla Circolare 18/E del 2018 e alla Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza, diventò presto punto di riferimento per la gestione “sana” dello sport. A chi mi chiede quando ne faranno una aggiornata all’attuale Riforma risponderei semplicemente che “le regole del gioco” rimangono sostanzialmente invariate: il “bollino” di sportiva non è per chi vuole godere di una fiscalità agevolata e che, trasparenza e democraticità, sono incompatibili con una gestione dispotica dell’ente sportivo. In altri termini le finalità devono essere autenticamente per il bene comune.
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Avvocato Paolo Rendina • Avvocato del Foro di Torino, membro Tavolo lavoro Ministero del lavoro e delle politiche sociali su sport e terzo settore, Giudice Sportivo FITW, responsabile formazione Consulenti dello Sport, coordinatore formazione Unione Nazionale Camera Avvocati Tributaristi Piemonte, Associato AIAS Piemonte.