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La responsabilità dell’organizzatore dell’evento sportivo, quando e come può essere chiamato in causa

Quando uno spettatore compra un biglietto per assistere ad un evento, conclude un contratto con l’organizzatore e da ciò ne deriva una serie di obbligazioni in capo a quest’ultimo

La responsabilità dell’organizzatore dell’evento sportivo, quando e come può essere chiamato in causa

Mia/o figlia/o ha subito una lesione mentre si stava recando sugli spalti per assistere ad una partita di calcio a seguito del lancio di un corpo contundente, proveniente dal settore “ospiti”, da parte di un autore rimasto ignoto.  L’organizzatore della partita può essere ritenuto responsabile di quanto accaduto?

L’organizzazione di un evento sportivo può talvolta rientrare in quella che giuridicamente viene definita “attività pericolosa”, allorché, ad esempio, concerni sport che utilizzino mezzi a motore (automobilismo, motociclismo o gare di velocità nautiche) o attività svolte in contesti naturali connaturati da difficoltà oggettive per l’incolumità dei partecipanti (sci o canoa) o ancora quando comporti lo spostamento potenziale di un elevato numero di persone, con annesse possibili problematiche di ordine pubblico (quale potrebbe essere una partita di calcio professionistico o un incontro particolarmente sentito dalle rispettive tifoserie o per il quale è prevista una grande partecipazione di pubblico).

Dal punto di vista civilistico, da tale organizzazione può derivare una responsabilità contrattuale o aquiliana, ovvero per un fatto illecito.

Affrontiamo il tema con l’avvocato Fabio Fornarino del Foro di Torino, Vice Coordinatore per il Piemonte dell’Associazione Italiana degli Avvocati dello Sport, docente formatore presso la Scuola dello Sport del CONI Piemonte, giudice federale, membro della Commissione di Diritto Sportivo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

Quando uno spettatore compra un biglietto per assistere, come nel caso esaminato, ad un evento, conclude un contratto con l’organizzatore e da ciò ne deriva una serie di obbligazioni in capo a quest’ultimo.

La principale obbligazione sarà il garantire la partecipazione all’evento ma ad essa faranno da corollario una serie di obblighi accessori, fra i quali il garantire l’incolumità degli spettatori, adottando a tal fine tutte le misure necessarie, sia in fase di ingresso sia in fase di uscita dall’impianto ove si svolgerà l’evento.

Specularmente si è giunti alle stesse conclusioni tramite il ricorso alla responsabilità oggettiva (art. 2050 cc) per danni cagionati nel corso di attività pericolose, sempre che non si provi (con onere della prova ricadente sull’organizzatore) di aver adottato tutte le misure per evitare il danno, sulla base di una tendenza ad agevolare il risarcimento delle vittime in contesti nei quali, come il caso del lancio di oggetti all’interno di uno stadio, può divenire difficoltoso individuare l’autore della condotta.

Anche il proprietario dell’impianto sportivo e lo Stato possono essere ritenuti responsabili per i danni occorsi ad uno spettatore per il lancio di un corpo contundente all’interno dello stadio, qualora, ad esempio, lo stadio abbia lacune di sicurezza o siano stati omessi gli opportuni controlli e l’oggetto appartenga ad una categoria alla quale è vietata l’introduzione per ragioni di ordine pubblico nell’impianto sportivo.

Le Forze dell’Ordine, in particolare, sono tenute a collaborare con l’organizzatore in caso di pericolo di ordine pubblico e la mancata collaborazione può condurre all’esclusione di responsabilità in capo all’organizzatore per un evento occorso durante lo svolgimento dell’evento e connesso a mancata collaborazione per la prevenzione di pericoli di ordine pubblico, sempre però a patto che questi abbia comunque predisposto le misure idonee a garantire la sicurezza dei partecipanti.

Parimenti può essere esclusa la responsabilità dell’organizzatore dell’evento sportivo qualora il danno sia esclusiva conseguenza del comportamento imprudente della vittima, talmente imprevedibile da interrompere il nesso causale fra l’attività organizzata e la lesione occorsa.

La responsabilità contrattuale dell’organizzatore, in ogni caso, è limitata a fatti occorsi all’interno dell’impianto utilizzato per lo svolgimento della manifestazione sportiva e nelle immediate e funzionali aree predisposte per l’afflusso di pubblico e nel corso dell’evento, esulando a tal fine ogni danno causato nelle zone pertinenziali o esterne, o in periodo precedente e successivo all’evento.

Infine eventuali lacune di sicurezza per prevenire potenziali condotte lesive dell’ordine pubblico dell’impianto ove si svolge l’evento non escludono automaticamente la corresponsabilità dell’organizzatore dell’evento sportivo che aveva contezza di tali lacune o avrebbe potuto averne con la normale diligenza. In tal caso, alla responsabilità dell’organizzatore si potrà andare a sommare la responsabilità del proprietario dell’impianto.

Pertanto, per poter individuare e ripartire correttamente le responsabilità per eventi lesivi connessi a condotte contrarie all’ordine pubblico nel corso di un evento sportivo, occorrerà valutare la tipologia di attività alla quale può essere ricondotto lo stesso evento sportivo, la prevedibilità della condotta, le eventuali lacune nella predisposizione di misure cautelari tese ad evitare quella tipologia di condotta tenutasi nel concreto, l’eventuale interruzione del nesso causale per comportamento imprevedibile della vittima e l’eventuale falla nella catena di controlli preposti alla pubblica sicurezza. 

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare le responsabilità, civili e penali, dell’autore materiale della condotta lesiva, qualora venga identificato.

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