Regolamento
26 Aprile 2025
Un’altra stagione sportiva sta per concludersi ed è tempo di pensare alla prossima. È questo il momento in cui si manifestano diversi scenari: un giovane calciatore viene notato dal direttore sportivo di un’associazione o una società, il quale prevede di inserirlo nel proprio organico. Un bambino desidera giocare a calcio, così i genitori decidono di sostenerlo iscrivendolo presso una società o un’associazione. Altre volte sono proprio le famiglie ad accompagnare il proprio figlio nella scelta dell’attività sportiva.
Qualunque sia la storia, il punto di partenza è sempre il tesseramento. Per sapere come funziona il tesseramento di un atleta minorenne, quali e quante firme bisogna raccogliere, abbiamo interpellato chi si occupa dal punto di vista giuridico di questi argomenti come la dottoressa Rebecca Valentino (Aias Piemonte, l'associazione degli avvocati dello sport)
Il percorso burocratico per inserire un giocatore nel tabulato societario, include la compilazione della richiesta di tesseramento alla FIGC o l’aggiornamento della posizione nel caso di un giocatore già precedentemente tesserato in Italia presso un altro club. Per gli atleti minorenni, è prevista la firma sui documenti non solo del calciatore, ma anche dei genitori.
Ogni individuo, infatti, sin dalla nascita, possiede la capacità giuridica, ossia l’idoneità a essere titolare di diritti e doveri, ma per poter esercitare autonomamente tutti i diritti per i quali non sia richiesta un’età diversa, è necessaria la capacità di agire, che si acquisisce con il compimento della maggiore età. I minori, pertanto, necessitano della rappresentanza di entrambi i genitori per compiere atti negoziali destinati a incidere sulla propria sfera giuridica. Tuttavia, in alcune circostanze, può essere ritenuta sufficiente l’apposizione della firma sui documenti d’iscrizione presso un sodalizio sportivo da parte di uno solo dei genitori.
Il tesseramento di un atleta minorenne presso un’associazione o una società sportiva
Il tesseramento sportivo è generalmente considerato un atto di ordinaria amministrazione, in quanto si tratta di un’azione utile, con un valore economico non particolarmente elevato e che comporta un rischio limitato per il patrimonio (Cass. civ., Sez. II, 19 luglio 2022, n. 22662).
Lo stesso art. 320 c.c. stabilisce che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Questo principio è stato recepito anche nell’ordinamento sportivo, come dimostra il contenuto dell’art. 39, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), il quale prevede che la richiesta di tesseramento di un minore per la durata di un anno possa essere sottoscritta “esclusivamente dall’esercente la responsabilità genitoriale”. Mentre nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, sarà necessaria la firma anche di quest’ultimo.
Ciò trova conferma anche nella decisione n. 086 del 23 marzo 2021, con cui la Corte Federale d’Appello si è espressa positivamente in merito alla firma di un solo genitore sul tesseramento di durata annuale.
Il tesseramento, il lavoro volontario e il contratto di lavoro sportivo pluriennale
Per quanto concerne gli atleti minorenni aventi 16 anni già compiuti, qualificati come “Giovani Dilettanti”, il modulo di tesseramento è accompagnato dalla sottoscrizione di un rapporto di lavoro volontario o di un contratto di apprendistato o di lavoro sportivo (co.co.co).
Nel caso del rapporto volontario annuale, si ritiene che questo non vada a incidere significativamente sull’assetto patrimoniale del minore (poiché, si ricorda, il valore del contratto può variare da zero a quattrocento euro), pertanto, come già accennato nel precedente paragrafo, sarà sufficiente la firma di un solo esercente la responsabilità genitoriale per la sua validità.
La situazione cambia nei casi di tesseramento pluriennale. Un tesseramento che vincola il minore per più anni, infatti, potrebbe essere considerato un atto di straordinaria amministrazione, per il quale risulta necessario il consenso scritto di entrambi i genitori, in conformità con il già citato art. 320 c.c.
Pertanto, in caso di sottoscrizione di un rapporto di lavoro volontario o di un contratto di lavoro sportivo pluriennale, bisognerà che entrambi i genitori vi appongano la firma.
Cosa accade in caso di impedimento di un genitore, di separazione o di divorzio?
L’art. 317 c.c. stabilisce che, in caso di impedimento di uno dei due genitori dovuto per esempio a lontananza o incapacità, l’altro può agire in modo esclusivo.
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, invece, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337-ter e seguenti c.c.
Nel caso in cui il giovane atleta sia affidato alla madre o al padre, sarà necessario allegare all’atto di tesseramento una certificazione che lo attesti, per poter considerare valido il tesseramento con la firma di un solo esercente la responsabilità genitoriale.
Cosa accade in caso di disaccordo tra i genitori sull’attività sportiva del figlio minorenne?
Qualora tra i genitori dovessero sorgere contrasti in merito all’attività sportiva della prole, l’art. 316 c.c. prevede che ciascuno di essi possa ricorrere al giudice ordinario indicando i provvedimenti più opportuni nel rispetto dell’interesse del figlio. L’esercizio dell’attività sportiva può certamente rientrare in questi casi, soprattutto quando le scelte risultano incisive per la vita del minore. Inoltre, l’art. 16 del D.lgs 36/2021 fa luce sull’importanza di rispettare le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore nella pratica sportiva, riconoscendo il minore come una persona autonoma la cui volontà deve essere manifestata nelle decisioni riguardanti il suo percorso.