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Norme e tributi

La rivoluzione fiscale nel calcio dilettantistico: la nuova dimensione IVA e le sfide per i club nella stagione sportiva 2025/2026

Alla scoperta delle nuove frontiere fiscali per i club: sfide tante, opportunità zero, solo tanti nuovi adempimenti

Iva per le società di calcio

All'orizzonte c'è un nuovo rischio per le società di calcio

Avviare la prossima nuova stagione sportiva 2025/2026 sapendo di svegliarsi la mattina del 1° Gennaio 2026 con il tuo club in una nuova dimensione IVA fatta di nuovi adempimenti e restrizioni, perché il legislatore italiano è costretto ad ammettere che per più di cinquanta anni ha fatto applicare due norme in contrasto con le linee guida IVA europee fin dal 1967? Un brutto sogno che, salvo proroga, potrebbe divenire realtà.

1. Quali club calcistici saranno interessati?

Tutte le Asd e le Ssdrl/Ssdpa affiliate alla FIGC LND:

• dotate allo stato attuale solo del numero di codice fiscale cominciante per 8 o per 9;

• dotate allo stato attuale oltre che del numero di codice fiscale di cui sopra anche  del numero di partita iva cominciante per 0 o per 1;

• dotate allo stato attuale del numero di codice fiscale e di quello di partita iva coincidenti e comincianti per 0 o per 1.

Il consiglio di Sprint e Sport

Verifica con il/la commercialista in quale delle 3 fattispecie rientra attualmente il tuo club.

2. Saranno interessati sia i club in regime forfettario (Legge 398) che quelli in regime normale (no Legge 398)?

La risposta è affermativa.

Ricordiamo:

regime contabile tributario forfettario semplificato (Legge 16 Dicembre 1991, n. 398):

* possono applicarlo i club affiliati alla FIGC/LND per la stagione sportiva 1/7/2024 – 30/6/2025 che annoveravano al 30 Giugno 2024 un importo dei proventi commerciali non superiore ad € 400.000 (al netto iva);

* potranno applicarlo i club che si riaffilieranno alla FIGC/LND per la stagione sportiva 1/7/2025 – 30/6/2026 e che annovereranno al 30 Giugno 2025 un importo dei proventi commerciali non superiore ad € 400.000 (al netto iva);

* potranno applicarlo i nuovi club che si  affilieranno per la prima volta alla FIGC/LND per la stagione sportiva 1/7/2025 – 30/6/2026 valutando che al 30 Giugno 2026 totalizzeranno un importo dei proventi commerciali non superiore ad € 400.000 (al netto iva);

regime contabile tributario normale (no Legge 398):

* è il regime adottato dalle società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa …) e  che, a seconda dei 3 casi sopra,  vale o varrà per i club con un importo totale dei proventi commerciali superiore al tetto annuo di  € 400.000 (al netto iva) nel periodo di imposta a cavallo del 31 Dicembre (1/7/x – 30/6/x+1).

Alla data di pubblicazione del presente brano elenchiamo i principali proventi commerciali di un club calcistico dilettantistico:

A) servizi sportivi diretti:

- cessione a titolo provvisorio (prestito) o definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori / delle calciatrici a società affiliate alla FIGC / LNP;

- cessioni di abbigliamento calcio ed accessori a terzi (scuole, comuni, aziende …);

- corsi di calcio venduti a terzi (scuole, comuni, …);

- noleggio di campi da calcio (a5, a7, a 11…) e di impianti sportivi a terzi (scuole, comuni, dopolavoro aziende, cittadini, asd/ssdrl/ssdpa non affiliate alla FIGC/LND …);

- organizzazione di gare di calcio (a5, a7, a 11…) a favore di terzi (scuole, comuni, dopolavoro aziende, cittadini, asd/ssdrl/ssdpa non affiliate alla FIGC/LND …);

B) servizi connessi a quelli sportivi:

- incassi stadio (biglietteria/abbonamenti);

- cessione diritti audiovisivi a network tv/web;

- cessioni di spazi pubblicitari;

- abbinamento di denominazione sociale e/o di logo di imprese (sponsorizzazioni);

- cessione di capi e/o di oggettistica (merchandising);

C) servizi accessori a quelli sportivi:

- servizi di gestione di impianti sportivi pubblici (comunali, regionali) oggetto di convenzioni;

-  somministrazione di alimenti e bevande (bar);

-  ristorazione;

- provvigioni su vendita di bibite tramite distributori automatici.

- altre prestazioni di servizi ed altre cessioni di beni che nulla hanno a vedere con il giuoco del calcio.

I proventi commerciali di cui alle lettere A), B) e C) sopra derivano da operazioni imponibili IVA (aliquote 22% e 10%), tranne quelli generati dai “corsi di calcio” svolti nelle scuole durante i periodi curriculari che sono operazioni esenti IVA.

Pur in assenza dell’imposta IVA per svolgere le operazioni esenti IVA i club devono possedere il numero di partita IVA che comincia per 0 o per 1.

Il consiglio di Sprint e Sport

Insieme con il/la commercialista del tuo club fai un inventario delle entrate.

3. In che cosa consiste la novità IVA dal 1° Gennaio 2026, salvo un ulteriore invio?

Dobbiamo prendere in considerazione i servizi sportivi diretti elencati alla lettera A) sopra.

Fino a tutto il 31 Dicembre 2025 i suddetti servizi rivolti a titolo oneroso a favore: 

• dei propri singoli tesserati FIGC LND (minorenni e maggiorenni);

• dei  singoli tesserati FIGC  di altri club affiliati alla FIGC / LND;

• dei  club affiliati alla FIGC / LND,

sono operazioni escluse dalla sfera IVA e quindi generano entrate non rilevanti ai fini IVA.

Salvo proroga, dal 1° Gennaio 2026 quei servizi rivolti a quei destinatari assumeranno la natura tributaria di “operazioni esenti IVA”.

In sostanza dal 1° Gennaio 2026 (salvo proroga):

- i ricavi delle cessione dei kit calcio (capi da giuoco, da allenamento, da riposo più pallone, scarpe) derivanti dalle famiglie dei tesserati FIGC minorenni da entrate fuori campo iva si trasformeranno in corrispettivi esenti IVA;

- i ricavi dei noleggi di campi da calcio (a5, a7, a 11…) e di impianti sportivi derivanti da tesserati FIGC (singoli propri, singoli di altri club ed altri club) da entrate fuori campo iva si trasformeranno in corrispettivi esenti IVA;

- i ricavi della organizzazione di tornei di calcio sotto l’egida della FIGC derivanti dai club FIGC LND invitati (quote di iscrizione/partecipazione)  da entrate fuori campo iva si trasformeranno in corrispettivi esenti IVA;

- i ricavi delle cessione a titolo provvisorio (prestito) o definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori / delle calciatrici a club affiliati alla FIGC/LND da entrate fuori campo iva si trasformeranno in corrispettivi esenti IVA.

NOTA: per quanto riguarda i ricavi dei “corsi di calcio” (Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) derivanti dalle famiglie dei tesserati FIGC minorenni la loro trasformazione al 1° Gennaio 2026 da entrate fuori campo iva a corrispettivi esenti IVA deve tenere conto di una delicata questione europea che interessa le legislazioni IVA di altri Paesi membri UE occidentali (vedi punto 8 a seguire).

4. Conseguenza per club FIGC/LND sprovvisti di posizione IVA

Una volta accertata l’assenza della proroga, entro il 31 Dicembre 2025:

-  dovrà essere richiesta all’Agenzia delle Entrate competente la attribuzione del numero di partita iva cominciante per 0 o per 1 da affiancare al numero di codice fiscale che comincia per 8 o per 9;

- sussistendo i presupposti, dovrà essere presentata alla Agenzia della SIAE territoriale competente la comunicazione di applicazione del regime contabile tributario semplificato forfettario ex Legge n. 398/1991.

Il consiglio di Sprint e Sport

Per gli adempimenti Iva / Siae del caso fatti seguire dallo studio commercialistico del tuo club.

5. Conseguenza per i club FIGC/LND operanti nel regime forfettario (Legge 398) al 1° Luglio 2025

Premessa: per ciò che concerne i ricavi da “attenzionare” ai fini del superamento o meno del tetto annuo di € 400.000 (al netto iva) nella sua semplicità di formulazione l’articolo 1 della Legge n. 398/1991 impiega l’espressione  dei “proventi” derivanti dall’esercizio di attività commerciali; essa si rifà al gergo dell’Imposta Sul Reddito delle Società (IRES) piuttosto che a quello dell’IVA (dove si parla di “operazioni imponibili IVA” e di “operazioni esenti IVA” …).

D’altronde a dirla tutta, in assenza dell’obbligo della dichiarazione annuale IVA per i contribuenti forfettari Legge 398/1991, il totale della verifica del tetto non può essere parametrato al  “volume di affari IVA” (appunto inesistente), bensì al totale dei ricavi commerciali indicati al 30 Giugno nella Dichiarazione dei redditi modello Unico.

“Totale” che in termini IVA dovrebbe essere costituito dalla somma dei proventi delle operazioni imponibili IVA (quindi i valori al netto dell’Iva) e dei proventi  delle operazioni esenti IVA relativa ai 4 trimestri compresi nel periodo di imposta 1° Luglio anno x / 30 Giugno anno x+1 tipico dei club di calcio dilettantistico in linea generale coincide con l’anno sportivo.

In pratica i 2 trimestri del girone di andata (3° e 4° dell’anno solare) più i due trimestri del girone di ritorno (1° e 2° del successivo anno solare).

Quindi dal 1° Gennaio 2026 e fino a tutto il 30 Giugno 2026 i proventi delle operazioni esenti IVA (ex operazioni escluse dall’Iva) sommandosi a quelli delle operazioni imponibili Iva potrebbero comportare il superamento del tetto in parola per il periodo di imposta in corso 1° Luglio 2025 / 30 Giugno 2026. E ciò poi di anno sportivo in anno sportivo successivi.

Un caso di scuola aiuta a comprendere quanto sopra. Un club FIGC partecipante al Campionato di Eccellenza girone A storicamente annovera nell’anno sportivo 1/7/x – 30/6/x+1:

• ricavi da operazioni imponibili IVA (biglietteria/abbonamenti, cessione spazi pubblicitari, sponsorizzazioni) per un totale di € 390.000 (al netto iva);

• ricavi da operazioni escluse dall’IVA (cessioni kit calcio, corsi calcio, organizzazione tornei) per un totale di € 35.000.

Mantenendo in linea di massima questi valori in entrata il suddetto club è destinato a fuoriuscire dal regime agevolato ex Legge n. 398/1991, in quanto dal 1° Gennaio 2026 (o comunque dal 1° Luglio 2026) i ricavi di € 35.000 deriveranno da operazioni esenti IVA e quindi essi rileveranno ai fini del superamento del tetto di € 400.000. Nella fattispecie è verosimile che al 30 Giugno 2027 il totale in questione sarà di € 425.000.

Il consiglio di Sprint e Sport

In considerazione di tutto quanto espresso in questo punto 5, della portata della conseguenza, delle incertezze consulta il/la commercialista del club per mettere sotto la lente il tutto, a maggior ragione se le cifre del tuo club si avvicinano a quelle del caso di scuola illustrato.

6. Conseguenza per i club FIGC/LND fuori dal regime di vantaggio (Legge 398/1991) 

Tranne che per la quote associative, per le donazioni e per le “immissioni di risorse” nella cassa sociale da parte di uno o di più soci “mecenati, tutte entrate che continueranno a rimanere irrilevanti ai fini fiscali anche dopo il 1° Gennaio 2026 se del caso, per il resto dei ricavi i club FIGC / LND si avvicineranno sempre più a quelle società commerciali (snc, sas, srl, spa …) che introitano ricavi sia da operazioni imponibili IVA che da operazioni esenti IVA.

Le conseguenze:

A• ai fini IVA  occorrerà sottrarre dal totale dell’imposta sul valore aggiunto pagata ai fornitori la quota parte di iva relativa a tali acquisti sostenuti con i ricavi esenti IVA, cioè con i ricavi che non  recano l’incasso di iva. 

Un caso numerico ci viene incontro per la comprensione.

Un club FIGC partecipante al Campionato di Serie D girone A che presenta nell’anno solare 1/1/2026 – 31/12/2026:

• ricavi da operazioni imponibili IVA (biglietteria/abbonamenti, cessione spazi pubblicitari, sponsorizzazioni) per un totale di € 550.000 (al netto iva);

• ricavi da operazioni esenti IVA (cessioni kit calcio, corsi calcio, organizzazione tornei) per un totale di € 50.000.

Calcoliamo il rapporto % fra operazioni esenti IVA (€ 50.000)  ed operazioni complessive IVA (€ 600.000):

rapporto = |(50.000 x 100) : 600.000| = 8,34% => 8%. 

In occasione della liquidazione Iva del mese di Gennaio 2027 o del 1° Trimestre 2027 il club presenterà per esempio:

Iva a debito (su proventi commerciali): € 10.000 – Iva a credito (su acquisti di beni e di servizi): € 8.000.

L’importo iva da versare all’Erario non sarà pari ad € 2.000 (€ 10.000 - € 8.000), bensì sarà pari ad € 2.640 , così calcolato:

€ 10.000 – |€ 8.000 – (€ 8.000 x 8/100)| = € |10.000 –  (€ 8.000 – 640)| = € (10.000 – 7.360) = € 2.640.

Nota: per il club in questione la situazione sarà migliorativa, in quanto in presenza delle attuali entrate da “operazioni escluse dall’iva” si ritiene in sede di liquidazioni iva (periodiche / annuale) di non poter portare in detrazione l’intiera imposta IVA relativa agli acquisti di beni e di servizi sostenuti grazie a quelle entrate che sfuggono alla sfera IVA.

B• ai fini IRES  il club in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 1/7/2026 – 30/6/2027:

- sul fronte dei ricavi imponibili, il loro totale dovrà comprendere anche i proventi delle operazioni esenti IVA (nel caso di cui sopra quindi l’importo complessivo di € 600.000);

- sul fronte dei costi deducibili, a differenza di quanto avviene attualmente, il loro totale sarà composto anche dagli oneri sostenuti grazie alle entrate delle operazioni esenti.

7. Operazioni esenti IVA = Obbligo di emissione di fattura (?)

Attualmente le entrate dei servizi sportivi diretti di cui al punto 3. sopra sono certificate dalle classiche ricevute di quietanza semplici (per esempio quelle Ufficio Più Buffetti per consentire ai genitori la detrazione delle spese sportive sostenute per i figli minorenni in sede di compilazione dei modelli 730 / Unico) piuttosto che da note di debito compilate su carta intestata del club.

Salvo proroga, dal 1° Gennaio 2026 i ricavi di quei servizi sportivi diretti, divenuti corrispettivi da operazioni esenti IVA, dovranno essere certificati a mezzo di emissione di fattura che, dal 1° Gennaio 2024, ha assunto la forma del “file digitale” da trasmettere in via telematica anche all’Agenzia delle Entrate?

Il tema appare controverso.

Diciamo prima di tutto che l’obiettivo al quale assolve la fattura è la esposizione testimoniata dell’IVA. Per loro stessa natura (e denominazione) le operazioni esenti IVA sono prive dell’imposta in questione. Per esempio, a fronte dei rispettivi incassi il medico per la prestazioni sanitaria non emette formalmente la “fattura”, bensì una ricevuta sanitaria, così come la compagnia di assicurazioni per la polizza non emette formalmente la “fattura”, ma uno stampato chiamato “quietanza premio assicurativo”.  In entrambi i casi si tratta di operazioni esenti IVA.   

D’altronde il decreto istitutivo dell’IVA, il DPR n. 633/1972, all’articolo 36bis enuncia che per ciò che concerne la certificazione delle operazioni esenti IVA il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate la dispensa dall’emissione della fattura.

Naturalmente sulle ricevute di quietanza attualmente in uso, a trasformazione avvenuta della natura IVA dei servizi sportivi diretti, andranno indicati gli estremi della norma riguardante le operazioni esenti iva, ossia l’art. 10 DPR n. 633/1972, in luogo degli odierni estremi legislativi inerenti le operazioni escluse dall’IVA, cioè l’art. 4, c. 4 DPR n. 633/1972.

Il consiglio di Sprint e Sport

In considerazione della delicatezza dell’argomento parlane con il/la commercialista del club in merito alla percorribilità della richiesta di dispensa del possibile futuro adempimento della fatturazione.

8. La questione IVA dei “corsi sportivi” (calcio compreso)

La posizione della Unione Europea (Direttiva del Parlamento più Sentenze della Corte di Giustizia del Lussemburgo)  è chiara: solo i ricavi derivanti da qualsiasi attività di istruzione (anche sportiva) svolta all’interno della scuola di ogni grado lungo il percorso formativo curriculare della persona sono operazioni esenti iva.

Ciò comporta che i proventi dell’attività di istruzione (compresi i “corsi calcio”) organizzata al di fuori di quel contesto ed a favore di persone diverse dalla figura dello studente sono proventi derivanti da operazioni imponibili IVA (aliquota ordinaria 22%).

Attualmente in Italia, a fronte della linea guida comunitaria, si registra in ordine cronologico:

• a livello di prassi, la risposta n. 393 del 27 Luglio 2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale a fronte di un interpello in materia da parte di una Asd affiliata FIN e riconosciuta “scuola di nuoto” nega l’esenzione IVA per i “corsi nuoto”, ribadendo l’efficacia dell’impostazione delle istituzioni UE;

• a livello di norma, l’art. 36bis del DL n. 75/2023 con il quale il legislatore afferma che fra i servizi diretti sportivi esenti IVA sono da comprendersi anche quelli didattici e formativi, in contrasto con l’ impostazione comunitaria.

Ora, in caso di contenzioso fra Agenzia delle Entrate e club, i giudici tributari di I e II grado già attualmente si trovano quindi  in presenza dello scenario contraddittorio di cui sopra:  la norma italiana che confligge  con la norma comunitaria e con la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Trattandosi di una querelle comune a diversi Paesi membri UE occidentali (Germania in primis …), sarebbe opportuno avviare un tavolo di concertazione in Bruxelles ascoltando le istanze dei legislatori nazionali.

9. La tentazione “APS Terzo Settore” per mantenere lo status-quo

Dal 21 Novembre 2021 è operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS.

Fra le categorie di “Enti del Terzo Settore – ETS” di cui si compone questo archivio digitale (predecessore del RNASD – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) vi è quella delle “Associazioni di Promozione Sociale” che, in estrema sintesi, sono quegli enti associativi le cui svariate attività per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono indirizzate non “erga omnes” (nei confronti di tutti), ma in particolare a favore delle persone associate, tesserate. Classico esempio quello dei circoli ricreativi, culturali, enogastronomici … .

La disciplina tributaria (IVA, IRES) degli ETS è da anni all’esame della Divisione Aiuti di Stato e Concorrenza della Commissione UE. Entro il 31 Dicembre 2025 la Decisione comunitaria sarà emanata. Nel pacchetto fiscale in approvazione in Bruxelles  fra gli Enti del Terzo Settore le APS risultano destinatarie di una misura agevolativa che, in presenza di una serie di requisiti, in sostanza garantirebbe il mantenimento dello “status quo” attuale per tutto ciò che concerne le entrate derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi a favore delle persone associate/tesserate alle APS: in estrema sintesi tali entrati rimarrebbero derivanti da operazioni escluse dall’IVA.

Scritto che nel 2014, allorché cominciarono i lavori della Riforma del Terzo Settore lo sport (dilettantistico) non era contemplato in quanto  comparto con una sua architettura (anche tributaria) a se stante, e scritto che viceversa nel 2017 in sede di pubblicazione del Codice del Terzo Settore l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica rientra fra i 26 campi di azione attuali previsti per gli ETS, nel mondo istituzionale sportivo si registra ad oggi:

• da parte degli Enti di Promozione Sportiva EPS – sedi nazionali la corsa ad iscriversi al RUNTS / categoria APS- Capofila Rete Nazionale  con invito alle loro Asd di base affilate ad adottare anch’esse lo Statuto tipo di APS e ad iscriversi al RUNTS, al fine di concretare il progetto della Rete di associazioni APS di ciascun Ente di Promozione Sportiva (minimo 500 enti di base su tutto il territorio nazionale);

• da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (FIGC compresa) – sedi nazionali un sostanziale disinteresse per il Codice del Terzo Settore e quindi per l’iscrizione al RUNTS.

E’ evidente che alla luce di tutto quanto riportato ai punti precedenti, molto probabilmente anche alcune Asd affiliate FIGC LND non rinunzieranno a prendere in considerazione la progettualità di rivestire il duplice status di “associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale (AsdPs)” e di iscriversi al RUNTS al fine della conservazione post 1° Gennaio 2026 (se del caso) dei servizi diretti sportivi quali operazioni escluse IVA.

Il consiglio di Sprint e Sport

Segui le vicende legale alla approvazione della Commissione UE delle misure fiscali agevolative per le APS e valuta insieme con il/la commercialista del tuo club l’iscrizione o meno dello stesso al RUNTS / Aps in riferimento alla novità IVA del 1° Gennaio 2026, salvo proroga.

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