Giustizia sportiva
12 Gennaio 2026
Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, è accusato di aver esercitato pressioni per accelerare un ricambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Al centro, i nomi di Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi; sullo sfondo, un tema che attraversa la giustizia sportiva italiana: l’autonomia tecnica e organizzativa dell’associazione degli arbitri. In attesa della decisione, Zappi ribadisce di aver agito “nell’esclusivo interesse dell’Associazione” e “nel rispetto delle regole”, avvertendo che questo processo “mina l’autonomia” dell’AIA e promettendo di difenderla “fino alla fine”.
Anziché occuparci del caso specifico qui proviamo a capire come funziona il tribunale federale. La giustizia sportiva della FIGC è organizzata su un sistema a “doppio binario”: da un lato i giudici che si occupano di ciò che accade “sul campo” (Giudice sportivo e Corte sportiva d’appello); dall’altro il giudice federale di primo e secondo grado (cioè Tribunale Federale Nazionale e Corte Federale d’Appello), che trattano i deferimenti della Procura e tutte le controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi. È una scelta di architettura istituzionale, ribadita più volte nelle “massime” ufficiali di FIGC, che tutela la completezza del sistema e l’“autodichia” dell’ordinamento sportivo.
Questa architettura ha una regia normativa: gli articoli chiave del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC — in particolare l’art. 79 (competenza “generale” del Tribunale federale), l’art. 83 (competenza e composizione del TFN) e l’art. 84 (Sezione disciplinare). Queste norme, lette insieme al Codice CONI (art. 30, sui termini di deposito dei ricorsi) e allo Statuto FIGC, disegnano il percorso del procedimento.
Nel fascicolo del presidente dell’AIA, la Procura Federale (guidata da Giuseppe Chiné) contesta presunte pressioni per indurre alle dimissioni i responsabili degli organi tecnici di Serie C e Serie D, con successiva sostituzione rispettivamente con Daniele Orsato e Stefano Braschi. La richiesta è netta: 13 mesi per Zappi, 6 mesi per Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale AIA. La difesa, firmata dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, ha presentato varie istanze istruttorie, respinte dal collegio prima della decisione. In parallelo, Zappi ha rimarcato che le scelte contestate rientrano nel perimetro dell’“autonomia tecnica e organizzativa” dell’AIA, ricordata dallo stesso sito federale come tratto identitario dell’Associazione.
Il cammino di questo fascicolo ha date precise: la chiusura delle indagini a 19 novembre 2025 (con 15 giorni per le memorie difensive), il deferimento formalizzato a metà dicembre 2025, e l’udienza al TFN del 12 gennaio 2026. Passaggi che mostrano in azione il combinato disposto tra Codice FIGC e Codice CONI sui tempi e sul rito.
In altre parole: quando un conflitto tocca scelte di indirizzo, assetti o comportamenti di chi guida un’associazione federale — come l’AIA — il tavolo giusto è quello del TFN.
L’AIA è formalmente parte della FIGC e, per Statuto, esercita “con autonomia operativa e amministrativa” la gestione delegata: reclutamento, formazione, inquadramento, impiego degli arbitri. È un’autonomia funzionale e qualificata, che vive dentro lo Statuto federale e le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Questo punto è cruciale per capire il contenzioso: l’autonomia non è una zona franca, bensì un margine operativo riconosciuto e regolato.
Negli ultimi anni la giurisprudenza federale ha scandagliato i confini tra regolamenti AIA e CGS: ad esempio sulle competenze disciplinari per gli arbitri regionali, dove è stato riaffermato che, a fronte di contrasti, prevalgono le norme del CGS in quanto fonte di grado superiore nello schema delle fonti federali. È un segnale chiaro: quando la “autonomia” entra in rotta di collisione con il quadro federale, decide la gerarchia delle norme.
Il rituale del TFN è rapido per vocazione. Il Codice CONI (art. 30) fissa un termine di 30 giorni per il deposito dei ricorsi dalla “piena conoscenza” dell’atto; il CGS FIGC richiama quel termine per le ipotesi non espressamente disciplinate, a conferma del principio di specialità integrata tra codici. In udienza, le parti illustrano memorie e istanze; il tribunale può respingere istruttorie ritenute non pertinenti e ritirarsi in camera di consiglio per la decisione. È quanto avvenuto il 12 gennaio 2026 sul fascicolo Zappi.
Alla base c’è l’art. 4 CGS: lealtà, correttezza e probità come obblighi generali per tutti i soggetti dell’ordinamento federale. È la “norma dorica” da cui derivano molte imputazioni disciplinari, specie quando si valutano condotte di dirigenti o tesserati con impatto sull’equilibrio istituzionale. Violare l’art. 4 può attivare un ventaglio di sanzioni, dalla inibizione alla ammenda nei limiti stabiliti dal Codice.
La inibizione è il vero discrimine nei procedimenti sui vertici: è una sanzione personale che, per un periodo determinato, vieta di esercitare poteri, rappresentanza, accesso a spogliatoi e riunioni in ambito FIGC; in certi casi si chiede l’estensione in ambito UEFA e FIFA. Se supera alcune soglie può comportare effetti sulla permanenza in carica. La giurisprudenza federale e la prassi applicativa ne chiariscono estensione e limiti, incluso l’impatto su candidabilità e esercizio di funzioni.
Nel caso Zappi, la richiesta di 13 mesi è potenzialmente “decisiva”: la stampa specializzata ha ricordato che un’inibizione superiore ai 12 mesi può determinare la decadenza dalla presidenza secondo le regole sull’incompatibilità e sul mantenimento delle cariche, richiamando lo Statuto FIGC e il Regolamento AIA. Una soglia che, se superata, ribalterebbe l’assetto dell’Associazione.
In più pronunce, i giudici federali hanno chiarito che, laddove vi sia “connessione oggettiva” tra più condotte di soggetti diversi (per esempio tecnici, dirigenti, appartenenti al Settore Tecnico o all’AIA), prevale una lettura che concentri il giudizio presso il TFN per evitare decisioni contraddittorie. Un principio che si salda con l’idea di sistema unitario della giustizia federale e che incide, in concreto, anche sulle controversie interne alle associazioni federali.
Contro le decisioni del TFN è ammesso il reclamo alla Corte Federale d’Appello per le materie di sua competenza (non contro le decisioni della Corte Sportiva d’Appello, secondo la logica del doppio binario). La CFA è il secondo gradino interno all’ordinamento federale per i deferimenti della Procura. La giurisprudenza insiste: non tutti i provvedimenti sono appellabili e non tutto può trasformarsi in un “terzo grado” endofederale.
Il Collegio di Garanzia opera in via eccezionale e residuale come sede di legittimità. La regola è chiara: la competenza in “unico grado” del Collegio va letta in modo restrittivo, per non svuotare l’architettura a due gradi endofederali e per garantire pienezza di tutela senza scavalcare il sistema FIGC. Anche qui, massime e precedenti recitano in coro.
Nel giugno 2025, il TFN ha esaminato il ricorso della US Salernitana 1919 contro due comunicati della Lega B sulle date dei playout, applicando il combinato dell’art. 30 CGS CONI e art. 79 CGS FIGC. Non è un caso disciplinare contro un vertice associativo, ma un ottimo esempio di come il TFN funzioni da “giudice di sistema” per garantire omogeneità e corretto bilanciamento dei poteri nell’ordinamento federale.
Le decisioni della giustizia FIGC ricordano che l’inibizione non è un’etichetta astratta: comporta, nel periodo fissato, l’impossibilità di rappresentare l’ente, di partecipare a riunioni e attività federali e, per prassi, incide sulla candidabilità in ambito dilettantistico e associativo. È un effetto pratico che, quando coinvolge i vertici, può ridisegnare organigrammi e calendari elettorali.
Sul delicato confine tra competenze AIA e competenze del TFN, alcune pronunce hanno affrontato il tema dell’“antinomia normativa”: quando il regolamento AIA (ad esempio l’art. 62) contrasta con il CGS, prevale quest’ultimo come fonte superiore nel sistema federale. Talvolta il tribunale, pur segnalando il contrasto, prende atto della “volontà del Legislatore federale” e decide nel merito, in attesa di eventuali correzioni normative del Consiglio Federale. Per chi guida un’associazione, è un monito: la “autonomia” non è un esonero dalla giurisdizione federale.
In un Paese che ha conosciuto stagioni di tensione tra giustizia sportiva e governance — basti pensare ai grandi filoni sanzionatori degli ultimi anni — una decisione che tocca il presidente dell’AIA non può che fare giurisprudenza:
Anche per questo, le stesse posizioni pubbliche dell’AIA — si pensi alla ferma opposizione, il 24 settembre 2025, a ipotesi di “scissione” della CAN A in senso inglese — fanno da sfondo al processo: l’autonomia non è solo una bandiera, ma il perno di un modello che l’AIA rivendica come garanzia di terzietà degli arbitri “dentro e fuori dal campo”.
Il resto è attesa. Ma a prescindere dalla sentenza, il caso Zappi sta già mostrando come funziona, dall’interno, l’ingranaggio che decide nei conflitti tra vertici associativi e ordinamento federale. È un banco di prova che misura la tenuta di parole pesanti — “autonomia”, “indipendenza”, “terzietà” — e le cala nella realtà concreta dei procedimenti, delle carte, dei precedenti.
E quando, tra qualche ora o qualche giorno, leggeremo le motivazioni, sapremo anche un’altra cosa: fino a che punto l’AIA può spingersi nel rivendicare il proprio spazio senza invadere quello più grande, e sovraordinato, della FIGC. È lì, in quel crinale, che la giustizia sportiva italiana continuerà a camminare.