Under 17 Élite
27 Febbraio 2026
UNDER 17 ÉLITE LEON-CISANESE
Una sentenza che sembrava scritta nel marmo del Codice di Giustizia Sportiva si trasforma in un intricato giallo regolamentare che potrebbe presto approdare ai piani alti della Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria per 0-3 a tavolino alla Leon per la gara dello scorso 14 febbraio contro la Cisanese (Under 17 Élite), sanzionando l’impiego del calciatore Davide Rosario Manzoni. Il fulcro della disputa risiede nella validità della squalifica: per la Leon, il difensore era inibito dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 12 febbraio; per la Cisanese, la sanzione era già stata scontata l'11 febbraio nel recupero contro il Pozzuolo. Se il Giudice di primo grado ha blindato la decisione appellandosi alla conoscibilità legale degli atti, la società bergamasca sarebbe pronta a dare battaglia facendo leva sul principio dell'automatismo della sanzione post-espulsione. Un corto circuito tra tempi burocratici e dinamiche di campo che trasforma una partita giovanile in un caso di scuola per i giuristi dello sport: la certezza del diritto contro l'immediatezza del provvedimento disciplinare.
La cronologia degli eventi risulta determinante per comprendere la decisione del Giudice Sportivo. Tutto ha origine l'8 febbraio, data in cui il calciatore Davide Rosario Manzoni viene sanzionato con un rosso diretto. Tale sanzione viene pubblicata e, quindi, formalizzata in una giornata di squalifica sul comunicato del 12 febbraio. Nonostante ciò, il calciatore è stato inserito in distinta e ha preso parte alla gara del 14 febbraio contro la Leon con la maglia numero 5.
La Leon ha presentato formale reclamo, evidenziando l'irregolarità. La Cisanese, esercitando il diritto di controdeduzione previsto, ha inviato una nota il 16 febbraio sostenendo una tesi specifica: Manzoni avrebbe scontato il turno di stop in una partita infrasettimanale giocata tra l'8 e il 12 febbraio. Nello specifico, si tratta del recupero del turno infrasettimanale Pozzuolo-Cisanese, disputata l'11 febbraio. Il Giudice Sportivo ha però respinto categoricamente questa ricostruzione, definendola «priva di fondamento giuridico». Nel testo della delibera si specifica infatti che il provvedimento disciplinare acquista efficacia esclusivamente dalla data della sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale e non può in alcun modo ritenersi scontato in una gara disputata anteriormente a tale pubblicazione.
Poiché il comunicato è stato emesso il 12 febbraio, la squalifica ha iniziato a produrre effetti solo per le gare successive a tale data (nello specifico dal 13 febbraio). Pertanto, la partecipazione di Manzoni alla sfida del 14 febbraio ha configurato la violazione delle norme sulla posizione dei calciatori, ed è stata così assegnata la vittoria a tavolino alla Leon.
La decisione del Giudice Sportivo si fonda su un'applicazione rigorosa del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, con particolare riferimento agli articoli che regolano l'efficacia delle sanzioni e la condotta dei soggetti squalificati. Il pilastro normativo della sentenza è l'art. 19, comma 1 del CGS, il quale stabilisce il principio della conoscibilità legale degli atti. La norma dispone che «tutti i provvedimenti [...] si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione». Questo significa che, nel diritto sportivo, non esisterebbe l'esecuzione "spontanea" o "anticipata" di una sanzione basata sulla semplice conoscenza del fatto accaduto in campo (come un'espulsione). La sanzione esiste giuridicamente solo nel momento in cui l'organo di giustizia la quantifica e la pubblica ufficialmente. Di conseguenza, una gara disputata prima della pubblicazione del comunicato non può essere utilizzata per scontare una squalifica che, de jure, non è ancora efficace.
Infine, la delibera richiama l'art. 10 del CGS, che disciplina la «punizione sportiva della perdita della gara». Tale articolo stabilisce che la sanzione della perdita della gara per 0-3 (o con il punteggio conseguito sul campo se più favorevole alla società che non ha commesso l'infrazione) si applica, tra i vari casi, quando la società schiera un calciatore che non ha titolo a partecipare alla gara. Trattandosi di un'infrazione che coinvolge la regolarità del tesseramento o della posizione disciplinare, scatta la responsabilità oggettiva della società: la Cisanese risponde cioè dell'errore commesso dai propri dirigenti nella compilazione della distinta o nel controllo dei comunicati ufficiali, indipendentemente dalla sussistenza di dolo o colpa grave.
Non sembra essere stato considerato dal Giudice Sportivo. Ma, che cos'è il principio di automatismo? È il principio secondo cui, «ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso - per rosso diretto - DAL CAMPO NEL CORSO di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo», come riportato sul sito della Lega Nazionale Dilettanti. Il Giudice Sportivo non sembrerebbe aver tenuto conto di questo principio. Perché? Le risposte potrebbe essere diverse, fra cui, una delle più accreditate: il Giudice Sportivo potrebbe non averlo ritenuto valido, in quanto la partita Pozzuolo-Cisanese si sarebbe trattata di un recupero e non di un turno immediatamente successivo alla partita in cui il giocatore della Cisanese era stato espulso. Certezze su quest'ultimo punto non ce ne sono. Ora la palla passa alla Cisanese, che presenterà il contro ricorso. A questo punto sarà chiamata ad esprimersi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale (CSAT), l'organo di secondo grado della giustizia sportiva italiana.