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Under 17 Élite

Ribaltone nelle giovanili: ricorso vinto, la Corte annulla il tavolino e torna il risultato del campo

Esultano i bergamaschi della Cisanese: la Leon deve rinunciare ai punti del primo grado

Squalifica fantasma e ricorso vinto: la Corte annulla il tavolino, torna il risultato del campo

UNDER 17 ÉLITE LEON-CISANESE

Due settimane fa, il campionato Under 17 Élite era stato travolto da un complesso giallo regolamentare: il Giudice Sportivo aveva assegnato la vittoria per 0-3 a tavolino alla Leon contro la Cisanese, ravvisando l’impiego irregolare del calciatore Davide Rosario Manzoni. La tesi del primo grado era netta: Manzoni, espulso l’8 febbraio, doveva considerarsi squalificato solo dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 12 febbraio. Di conseguenza, il suo impiego nel turno del 14 febbraio era stato giudicato illegittimo, nonostante la società bergamasca avesse eccepito di aver già scontato lo stop nel recupero dell'11 febbraio. Oggi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale chiude definitivamente il fascicolo, accogliendo il reclamo della Cisanese e ribaltando radicalmente la lettura del Giudice di prime cure.

L’ERRORE DI INTERPRETAZIONE: LA DEROGA AL COMUNICATO UFFICIALE

Il fulcro della decisione d’appello risiede nell’interpretazione gerarchica delle norme. Il Giudice Sportivo aveva applicato l’art. 19 del CGS, che impone la conoscenza legale di un atto solo dalla data di pubblicazione sul Comunicato. La Corte, tuttavia, ha operato un distinguo fondamentale: le norme speciali di cui agli articoli 9, comma 7 e 137, comma 2 del CGS introducono un meccanismo di squalifica automatica che opera in deroga al principio generale. In sostanza, per il calciatore espulso dal campo, la squalifica non è "a tempo" (legata alla burocrazia del bollettino), ma è legata intrinsecamente all'evento agonistico.

L’INTEGRAZIONE NORMATIVA: IL RUOLO DEL DISCIPLINARY CODE FIFA

Un passaggio cruciale e di altissimo valore tecnico-giuridico riguarda l’eterointegrazione operata dalla Corte. Richiamando la giurisprudenza della Corte Federale d’Appello, i magistrati hanno evidenziato come il Disciplinary Code FIFA — vincolante per l’ordinamento nazionale — preveda espressamente che la squalifica minima debba essere scontata nella gara “subsequent match” (la successiva). Non vi è spazio per interpretazioni discrezionali: la sanzione è immediatamente operativa per la gara che segue cronologicamente l'espulsione. Poiché il giocatore non era sceso in campo contro il Pozzuolo l’11 febbraio, il suo debito sportivo doveva considerarsi integralmente saldato prima del comunicato del 12 febbraio.

IL DISPOSITIVO: LA RESTITUZIONE DELLA VERITÀ DEL CAMPO

Le conseguenze del verdetto sono immediate e riportano la classifica alla sua precedente dimensione agonistica. La Corte ha infatti disposto:

  1. L’annullamento della sanzione della perdita della gara: il risultato ufficiale viene ripristinato sul punteggio maturato sul terreno di gioco (1-1).

  2. La revoca delle sanzioni disciplinari: sia l'ulteriore giornata di squalifica inflitta a Manzoni, sia il richiamo scritto per il presunto ingresso non autorizzato negli spogliatoi sono stati cancellati.

UNA RIFLESSIONE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

È doveroso osservare come la sentenza di primo grado abbia mostrato un'adesione al formalismo burocratico eccessivamente rigorosa, trascurando quel principio di specialità che dovrebbe costituire la bussola di ogni Giudice Sportivo. Affidarsi esclusivamente alla data di pubblicazione del Comunicato, in aperto contrasto con l'automatismo sanzionatorio derivante dall'espulsione, ha generato una distorsione della realtà agonistica del campionato. In un ambito in cui la "verità del campo" deve restare il faro guida, la decisione di primo grado è apparsa priva del necessario coordinamento sistematico tra le norme nazionali e il quadro regolamentare FIFA, rendendo inevitabile l'intervento correttivo della Corte. Quest'ultima ha avuto il merito di riportare l'equilibrio, emendando una decisione che, se non impugnata, avrebbe rischiato di consolidare un orientamento interpretativo giuridicamente fragile.

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