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Como, l'ultimo no arriva dal Collegio di Garanzia del Coni

La curva del Como

La curva del Como

Niente Serie C per il Como. Dopo la bocciatura della Figc dello scorso 3 agosto, anche il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto l'istanza dei lariani per l'accesso alla Serie C. A questo punto ripescaggio quasi impossibile per la Varesina.

Ecco la sentenza del Collegio di Garanzia

  • HA RESPINTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla Società Como 1907 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC, in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27 luglio u.s., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018, nella parte in cui non prevedono la possibilità di avvalersi, in alternativa alle fideiussioni bancarie od assicurative (di € 350.000,00 e/o di € 300.000,00) in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici, destinati alla Lega medesima, di importo uguale a quello complessivamente prescritto per le suddette garanzie, nonché al solo menzionato C.U. n. 19/2018, laddove non contempla, per le compagini aspiranti alla integrazione dell'organico del Torneo di Serie C, un termine di garanzia per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle consorelle, richiedenti l'iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto, ab origine fissato dal richiamato plesso precettivo; Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
 
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