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La "prova Tv" non basta, il ricorso degli astigiani è ufficialmente respinto

Presentato un doppio reclamo in Federazione, ma la gara non verrà né ripetuta, nè assegnata a tavolino

La "prova Tv" non basta, il ricorso degli astigiani è ufficialmente respinto

Tutto vano. Come si evince dal Comunicato Ufficiale numero 10 della Delegazione astigiana, il tanto chiacchierato ricorso presentato dall'Avis Isola non ha trovato esito positivo. La questione posta sotto la lente d'ingrandimento del Giudice Sportivo riguardava l'episodio del rigore fantasma realizzato da Alessandro Remondino, a detta della società Avis Isola annullato per un buco presente nella rete che avrebbe fatto rotolare il pallone fuori dalla porta. Oltre a questo dettaglio, i padroni di casa hanno inoltre provato ad ottenere la vittoria a tavolino, evidenziando un errore di battitura nella distinta avversaria, ma l'Avv. Michele Patrisso ha respinto ogni tentativo.

Come si evince da Comunicato, il primo punto per cui la società Avis Isola ha presentato ricorso riguarda appunto il presunto errore tecnico commesso dall'arbitro della gara nel fare ripetere l'esecuzione del calcio di rigore ad Alessandro Remondino per via del buco nella rete. Versione che non trova coincidenza con l'analisi del direttore di gara, il quale avrebbe dichiarato di aver ordinato la ripetizione del calcio di rigore oggetto di discussione per "infrazione di invasione dell’area di rigore da parte di alcuni calciatori di entrambe le squadre prima che il calciatore designato per la battuta colpisse il pallone". Motivazione legittima secondo Regolamento che ha portato il Giudice a respingere questo primo reclamo.

Seconda mozione proposta dalla società di casa, invece, evidenziava un errore nella trascrizione della matricola del calciatore numero 11 nella distinta del Castelnuovo Don Bosco, tale Alessio Omar, la quale sarebbe invece appartenuta al signor Adriano Aiassa. In questo caso, il Giudice Sportivo ha confermato il refuso nell'accoppiamento della matricola, non ritenendo però che il "mero errore materiale di compilazione della distinta di gara non inficia il risultato finale della stessa". Essendo entrambi i giocatori regolarmente tesserati, anche questa seconda domanda di reclamo non ha trovato fondamento giuridico.

Delibera finale: risultato di 0-1 in favore del Castelnuovo DB omologato e Avis Isola che dovrà pagare la tassa di reclamo.

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