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Tesseramenti e premi: grandi novità sul vincolo biennale e in arrivo il portale telematico per i calcoli e i ricorsi!

La Figc ha approvato il nuovo vincolo biennale di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti”

Tesseramenti e premi: grandi novità sul vincolo biennale e in arrivo il portale telematico per i calcoli e i ricorsi!

Tesseramenti e premi: grandi novità sul vincolo biennale e in arrivo il portale telematico per i calcoli e i ricorsi!

Dopo l’entrata in vigore della "Riforma dello Sport" e l’abolizione del vincolo pluriennale, l’unico vincolo che si poteva applicare a calciatori e calciatrici volontari era il vincolo biennale che si poteva sottoscrivere quando il calciatore sottoscriveva il primo tesseramento dilettantistico e quindi nella fascia 15/16 anni-18 anni, con la qualifica di “giovane dilettante” dando così forte instabilità per le società.

Da qui le novità alle NOIF introdotte per cui dall’1° luglio 2025 per tutti i calciatori e calciatrici “giovani dilettanti" (che compiono, in corso di stagione, il 16° anno di età o che hanno compiuto il 16° anno di età all’inizio della stagione sportiva e fino al compimento del 18° anno di età) e “non professionisti” (dal compimento del 18° anno di età) potranno sottoscrivere un vincolo biennale da volontario con la propria società. Il vincolo biennale potrà essere sottoscritto con consenso del calciatore, per un massimo di due stagioni, da quando il calciatore o la calciatrice diventa "giovane dilettante" e fino alla stagione in cui si compie il 20° anno di età. Con un massimo di tre biennali consecutivi per calciatore volontario e sempre con consenso del calciatore al rinnovo di ogni biennale.

Per semplificare: da quando il calciatore o la calciatrice si tessererà per la prima volta in una categoria dilettantistica come “giovane dilettante” e fino a prima del compimento anagrafico del 20° anno di età, la società sarà libera in qualsiasi momento di sottoscrivere un accordo biennale, da volontario, con lo sportivo. Sempre con il pagamento del premio di formazione tecnica, a biennale sottoscritto, per le società che avranno cresciuto il calciatore dai 10 anni fino alla sottoscrizione del biennale. In arrivo poi il "programma di calcolo automatico” dei premi di tesseramento (art.96) e formazione tecnica (art.99). Tutti i premi maturati nel 2023/2024 dovevano essere richiesti entro il 31 dicembre 2025 per permettere alle società di farne richiesta attraverso la nuova procedura telematica che permetterà di consultare il conteggio dei premi creato automaticamente, fare la richiesta alla società automaticamente e in caso di mancato pagamento, procedere in forma telematica al deposito dell’istanza alla Commissione premi.


Art. 29 – I “non professionisti”

Cosa cambia: il tesseramento dei “non professionisti”, in precedenza limitato a una singola stagione salvo contratto pluriennale, ora può durare: Fino a due stagioni se sottoscritto entro l’anno in cui il calciatore compie 20 anni; Una sola stagione se stipulato successivamente.

Novità introdotte: La modifica aumenta la flessibilità nella durata del tesseramento, adeguandola alla normativa sul lavoro sportivo e agevolando la pianificazione delle carriere da parte di società e atleti.


Art. 32 – I “giovani dilettanti”

Cosa cambia: È stata eliminata la categoria dei giovani dilettanti di 17 anni e riformulata la durata del tesseramento una volta acquisita la maggiore età. Ora: Il tesseramento può durare fino a due stagioni se stipulato entro l’anno del 20° compleanno; Oppure una sola stagione se stipulato successivamente.

Novità introdotte: La riforma chiarisce meglio le transizioni tra le categorie giovanili e il settore dei “non professionisti”, rendendo più trasparente e uniforme il percorso sportivo.


Art. 33 – I “giovani di serie”

Numerose novità: Introdotta la possibilità per i giovani di ottenere la qualifica di professionisti in base alle presenze effettive (minimo gare giocate) in Serie A, B, C e Serie A Femminile. Inserito il diritto di opzione sul primo contratto di apprendistato. Ridefinite le modalità e i limiti temporali per la stipula di contratti e la durata del vincolo.

Novità introdotte: Le nuove disposizioni aumentano le tutele per i giovani talenti e obbligano le società a riconoscere un contratto professionistico a chi ha effettivamente maturato esperienza agonistica significativa.


Art. 96 – Premio di tesseramento

Cosa cambia: Aumentati gli importi del premio di tesseramento per tutte le categorie; Esteso il diritto al premio anche alle società della Divisione Serie B Femminile; Introduzione della piattaforma telematica federale per la gestione dei ricorsi e delle comunicazioni.

Novità introdotte: Il sistema diventa più equo e moderno, sia dal punto di vista economico (premi più adeguati), sia amministrativo (digitalizzazione del processo).


Art. 99 – Premio di formazione tecnica

Cosa cambia: Ora il premio si calcola in quote annuali uniformi tra le società che hanno formato l’atleta. Viene considerato solo il tesseramento superiore a due mesi per l’ultima stagione prima del vincolo/contratto. Il premio viene raddoppiato per le società dilettantistiche se il contratto è firmato con una società professionistica.

Novità introdotte: Il calcolo del premio è stato reso più preciso e premiante per le società che investono nel settore giovanile, specialmente nel dilettantismo.


Tutte le novità delle NOIF in sintesi

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