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Pirateria

Multa storica contro il bagarinaggio

Agcom infligge la prima maxi sanzione: 675mila euro a un rivenditore di biglietti

Multa storica contro il bagarinaggio

Nella seduta del Consiglio del 30 luglio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha compiuto un passo storico nella lotta alla rivendita illecita di biglietti per eventi di spettacolo e sport. Per la prima volta, l’Autorità ha inflitto una sanzione amministrativa a una persona fisica, responsabile della rivendita non autorizzata di tagliandi secondo l’articolo 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nota come Legge di Bilancio 2017.

La violazione accertata riguarda ben 90 eventi tra spettacoli e competizioni sportive. Il soggetto sanzionato, utilizzando un sistema altamente sofisticato e fraudolento, ha acquisito in modo massiccio biglietti dal mercato primario — attraverso operazioni frazionate e ripetute — con l’unico scopo di rivenderli a prezzi maggiorati nel circuito secondario, in spregio alle regole a tutela dei consumatori e della concorrenza sul mercato. Il valore della sanzione, 675mila euro, appare particolarmente rilevante se si considera che la legge prevede, per questo tipo di condotta, un range che va dai 5.000 ai 180.000 euro per ogni episodio accertato.

Il caso, portato alla luce grazie al supporto operativo del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza, getta luce su una delle principali piaghe digitali del settore dell’intrattenimento: il cosiddetto “secondary ticketing”, fenomeno che negli ultimi anni ha causato disagi diffusi a consumatori e organizzatori di eventi. Anziché mettere a disposizione del pubblico biglietti a prezzi ufficiali, i bagarini digitali alimentano un mercato parallelo che grava pesantemente sulle tasche degli spettatori, riducendo anche la trasparenza e l’accessibilità degli eventi.

Il comunicato stampa diffuso da Agcom pone una chiara linea di demarcazione tra l’attività lecita degli operatori autorizzati e quella, fortemente perseguita dall’Autorità, dei soggetti — siano essi giuridici o persone fisiche — che mettono in vendita biglietti senza le necessarie autorizzazioni. "È vietata la messa in vendita o comunque il collocamento di biglietti da parte di soggetti non autorizzati… e la violazione, una volta accertata, è sanzionabile con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 180.000 euro per ogni condotta", precisa l’Autorità.

L’azione di Agcom conferma la volontà di reprimere con fermezza pratiche che, approfittando dell’anonimato e degli automatismi digitali, hanno trovato terreno fertile nel web e nei social network. L’obiettivo dichiarato è quello di preservare la correttezza del mercato primario dei biglietti, tutelare i consumatori e prevenire l’arricchimento illecito di chi, sfruttando le debolezze dei sistemi di vendita online, priva il pubblico di un accesso equo e trasparente agli eventi culturali e sportivi.

La decisione rappresenta una svolta anche sotto il profilo normativo: l’applicazione della sanzione massima segnala l’intenzione di Agcom di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per contrastare la diffusione dei contenuti e dei prodotti digitali protetti in modo illecito.

Il messaggio lanciato dall’Autorità è chiaro: la lotta al bagarinaggio digitale non conosce distinzioni tra grandi operatori e singoli individui. Chiunque intenda speculare sulla rivendita dei biglietti, agendo fuori dalla legalità, dovrà assumersi il rischio di pesanti conseguenze economiche, nonché della perdita di credibilità su un mercato sempre più attento e regolamentato.

Se questa sentenza avrà una ricaduta concreta come deterrente per le pratiche illecite di secondary ticketing, lo dirà soltanto il tempo. Certo è che la strada segnata da Agcom — in collaborazione con le forze dell’ordine — indica una nuova stagione di rigore e controllo, a beneficio degli spettatori e della legalità.

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