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Rigettato il doppio ricorso di Metanopoli e Rogoredo, resta il turno a porte chiuse con sospensiva

Asti Calcio e le squalifiche del Tribunale Federale

Asti Calcio e le squalifiche del Tribunale Federale

Rigettato il doppio ricorso di Metanopoli e Rogoredo, resta il turno a porte chiuse con sospensiva. Lo scorso 21 ottobre Rogoredo e Metanopoli si affrontarono in una gara valevole per il girone F di Allievi Under 16 Milano. Sul successivo Comunicato Ufficiale della Delegazione di Milano del 25 ottobre, le due società vennero condannate alla disputa di una gara a porte chiusa (sanzione sospesa essendo primo richiamo) e a 100 euro di multa. Le due società hanno presentato reclamo, ritenendo questa sentenza «ingiustificata e lesive per la propria reputazione». La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha convalidato la prima sentenza, rigettando i due reclami.

Ricorso Metanopoli

La società A.C.D. METANOPOLI ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della disputa di n. 1 gara a porte chiuse (sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis del CGS) e dell'ammenda di Euro 100,00, ritenendo le sanzioni ingiustificate e lesive della propria reputazione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova e analizzata tutta la documentazione disponibile, risulta accertato che il pubblico della squadra reclamante presente sugli spalti si è reso responsabile del fatto contestato. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e conferma la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della relativa tassa.

Ricorso Rogoredo

La società A.S.D. ROGOREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della disputa di n. 1 gara a porte chiuse (sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis del CGS) e dell'ammenda di Euro 100,00, ritenendo le sanzioni ingiustificate e lesive della propria reputazione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva. Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova e analizzata tutta la documentazione disponibile, risulta accertato che il pubblico della squadra reclamante presente sugli spalti si è reso responsabile del fatto contestato. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e conferma la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della relativa tassa.
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