Svincoli
24 Novembre 2022
Svincoli, tutto quello che c'è da sapere e come fare: martedì 29 novembre alle ore 17.30 segui e intervieni in diretta sui canali Facebook e Youtube di Sprintesport
Si avvicina la data dell'1 dicembre, momento importante per società, tesserati e famiglie. Si 'riapre' infatti la finestra in cui è possibile richiedere lo svincolo, a seconda delle situazioni in cui ci si ritrova a livello di tesseramento e non solo. Una scadenza che porta con sè domande, dubbi, richieste su come procedere, che cosa fare e come farlo.
Domande, dubbi e richieste che potranno trovare risposte nella diretta che SprinteSport ha organizzato per martedì 29 novembre alle ore 17.30 sui canali Facebook e Youtube di SprinteSport, durante la quale saranno ospiti l'avvocato Domenico Filosa, esperto in materia sportiva, Ilenia Barillà, segretaria e molto di più del Lascaris come voce di società, il referente regionale dell'Associazione Calciatori del Piemonte, Fabrizio Alandi e con ospiti anche giornalisti di testate giornalistiche specializzate in materia di calcio giovanile di altre regioni d'Italia.
Uno spazio dedicato e pensato per poter dare informazioni certe e risposte chiare su regole e procedure degli svincoli e dei tesseramenti, proprio in vista della data dell'1 dicembre. Uno spazio pensato proprio per dare voce a chi avesse domande da porre, che potranno essere poste in diretta agli ospiti per avere riscontri chiari e indicazioni precise.
Una materia, quella dei tesseramenti, degli svincoli e non solo, in cui sono le norme a dettare casistiche e possibilità. Dal tipo di tesseramento in base all'età alle diverse possibilità e tipologie di svincoli previsti dalle NOIF che riportiamo di seguito come introduzione e 'quadro normativo' anche in vista dell'appuntamento d martedì 29 novembre.
“Giovani” ART. 31 NOIF
1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto. Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive.
• Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all’interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND. • A seguito della compilazione della modulistica online, con l’inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal calciatore o dalla calciatrice, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Presidente della Società.
• Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico Pag. 3 di 8 plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
• Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l’obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
• Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA di ciascun calciatore.
“Giovani dilettanti” ART. 32 NOIF
1. I calciatori/calciatrici:
a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. 1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF.
2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive.
Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.
Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.
• Il tesseramento “giovani dilettanti” viene predisposto e acquistato all’interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
“Giovani di serie”
I calciatori “giovani”, dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” – di cui all’art. 33 delle N.O.I.F. - quando sottoscrivono un tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe Professionistiche. Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.
“Giovani” stranieri
Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si precisa che eventuali richieste di tesseramento potranno essere avanzate se in conformità a quanto previsto dall’art. 40 delle N.O.I.F. e dai Regolamenti F.I.F.A. Pertanto, si invita a prendere visione della nota riepilogativa “Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri” e della summenzionata Norma Federale.
SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO
SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.) Art. 42/1/c delle NOIF
Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.
La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l’eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca.
La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC (tesseramento.sgs@pec.figc.it) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato.
La ricevuta della raccomandata diretta alla società o della PEC inviata alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico. Le richieste prive della ricevuta della raccomandata o PEC spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte. Per un rapido riscontro delle istanze sarà necessario indicare recapito postale e di posta elettronica (e-mail) della famiglia del calciatore.
SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)
Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell’Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nei Comunicati Ufficiali, possono essere inclusi nelle liste suppletive di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati Regionali territorialmente competenti entro i termini stabiliti: Da Giovedì 1° Dicembre 2022 a giovedì 15 Dicembre 2022 (ore19:00) Vale data deposito telematico.
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 16 dicembre 2022 . I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.) (Comma 6)
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA.
Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se Pag. 8 di 8 le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.
SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.) (Comma 7)
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.
Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.
A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei).
Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.